Art. 23 Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.».