Art. 23 
 
 
          Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la  scadenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione». 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 33 (Uso di pseudonimi). - 1. In  luogo  del  nome
          del  titolare   il   certificatore   puo'   riportare   sul
          certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come
          tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha
          l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale
          identita' del titolare per  almeno  venti  anni  decorrenti
          dall'emissione del certificato stesso.».