Art. 24 
 
 
          Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il secondo periodo del  comma  2  non  si  applica  alle  firme
apposte con procedura automatica. La firma con  procedura  automatica
e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione  della
procedura medesima. 
  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite
le  seguenti:  «dall'Organismo  di  certificazione  della   sicurezza
informatica»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi  o  maggiori  oneri
per il bilancio dello Stato.» ; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La conformita' di cui al comma 5  e'  inoltre  riconosciuta  se
accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),
della direttiva 1999/93/CE.». 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  35  (Dispositivi  sicuri  e  procedure  per   la
          generazione della firma). - 1. I dispositivi  sicuri  e  le
          procedure utilizzate per la generazione delle firme  devono
          presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che  la
          chiave privata: 
                a) sia riservata; 
                b) non possa essere derivata e che la relativa  firma
          sia protetta da contraffazioni; 
                c)  possa  essere   sufficientemente   protetta   dal
          titolare dall'uso da parte di terzi. 
              2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al  comma
          1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a
          cui la firma si riferisce. I documenti  informatici  devono
          essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
          firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere
          conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto
          previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71. 
          3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme
          apposte con procedura automatica. La  firma  con  procedura
          automatica  e'  valida  se  apposta  previo  consenso   del
          titolare all'adozione della procedura medesima. 
          4. I dispositivi sicuri di firma devono  essere  dotati  di
          certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale
          di cui al comma 5. 
              5.  La  conformita'  dei  requisiti  di  sicurezza  dei
          dispositivi per  la  creazione  di  una  firma  qualificata
          prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE  e'
          accertata, in Italia dall'Organismo di certificazione della
          sicurezza informatica, in base allo schema nazionale per la
          valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
          tecnologia  dell'informazione,  fissato  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per  sua  delega,
          del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  i  Ministri  delle  comunicazioni,   delle   attivita'
          produttive e dell'economia e  delle  finanze.  L'attuazione
          dello  schema  nazionale  non  deve  determinare  nuovi   o
          maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato.  Lo  schema
          nazionale puo'  prevedere  altresi'  la  valutazione  e  la
          certificazione relativamente ad ulteriori  criteri  europei
          ed  internazionali,  anche  riguardanti  altri  sistemi   e
          prodotti afferenti al settore suddetto. 
              6.  La  conformita'  di  cui  al  comma  5  e'  inoltre
          riconosciuta  se  accertata  da   un   organismo   all'uopo
          designato da un altro Stato membro e  notificato  ai  sensi
          dell'art. 11, paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva
          1999/93/CE.».