Art. 25 
 
 
Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora  il  certificatore  qualificato  cessi  la  propria
attivita' senza indicare, ai sensi  del  comma  2,  un  certificatore
sostitutivo e non si  impegni  a  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e  32,
comma 3, lettera j) e delle  ultime  liste  di  revoca  emesse,  deve
provvedere  al  deposito  presso  DigitPA  che   ne   garantisce   la
conservazione e la disponibilita'.». 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  37  (Cessazione   dell'attivita').   -   1.   Il
          certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
          l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima  della  data
          di cessazione, darne avviso  al  CNIPA  e  informare  senza
          indugio  i  titolari  dei   certificati   da   lui   emessi
          specificando che tutti i certificati non scaduti al momento
          della cessazione saranno revocati. 
              2.  Il  certificatore  di  cui  al  comma  1   comunica
          contestualmente  la  rilevazione  della  documentazione  da
          parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.
          L'indicazione di  un  certificatore  sostitutivo  evita  la
          revoca di tutti i certificati non scaduti al momento  della
          cessazione. 
              3. Il certificatore di cui  al  comma  1  indica  altro
          depositario del registro dei certificati e  della  relativa
          documentazione. 
              4.  Il  CNIPA  rende  nota  la   data   di   cessazione
          dell'attivita'  del   certificatore   accreditato   tramite
          l'elenco di cui all'art. 29, comma 6. 
              4-bis. Qualora il certificatore  qualificato  cessi  la
          propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2,  un
          certificatore sostitutivo e non si impegni a  garantire  la
          conservazione  e  la  disponibilita'  della  documentazione
          prevista dagli articoli 33 e 32,  comma  3,  lettera  j)  e
          delle ultime liste di revoca  emesse,  deve  provvedere  al
          deposito presso DigitPA che ne garantisce la  conservazione
          e la disponibilita'.».