Art. 27 
 
 
          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «che  dispongono  di  idonee  risorse
tecnologiche» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: 
  «Art.  40-bis  (Protocollo  informatico).  -  1.  Formano  comunque
oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle  caselle  di  posta
elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma  2-ter  e
57-bis, comma 1,  nonche'  le  istanze  e  le  dichiarazioni  di  cui
all'articolo  65  in  conformita'  alle  regole   tecniche   di   cui
all'articolo 71.». 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 40 (Formazione di documenti informatici). - 1. Le
          pubbliche amministrazioni formano gli originali dei  propri
          documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni  di
          cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art.
          71. 
              2. (Abrogato). 
              3. Con apposito  regolamento,  da  emanarsi  entro  180
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sulla  proposta  dei  Ministri  delegati  per  la
          funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e  del
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,   sono
          individuate le categorie di  documenti  amministrativi  che
          possono essere  redatti  in  originale  anche  su  supporto
          cartaceo   in   relazione   al   particolare   valore    di
          testimonianza storica ed archivistica che  sono  idonei  ad
          assumere. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
          decreti, fissa la data dalla quale  viene  riconosciuto  il
          valore legale degli albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed
          ogni altra raccolta di  dati  concernenti  stati,  qualita'
          personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su
          supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.».