Art. 31 
 
 
          Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.».