Art. 33 
 
Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
  e all'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  20  dicembre
  2009, n. 198 
 
  1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La  trasmissione
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di  invio
e di una ricevuta di consegna avviene mediante la  posta  elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  o  mediante  altre  soluzioni  tecnologiche
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito DigitPA. 
  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,
effettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui al comma 1.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «preventivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di  cui  all'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  diffida  e'
altresi'   comunicata    dall'amministrazione    pubblica    o    dal
concessionario di servizi pubblici interessati  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione.». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «1. Il ricorrente notifica preventivamente,  anche  con
          le modalita' di cui all'art. 48 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, una  diffida  all'amministrazione  o  al
          concessionario ad effettuare, entro il termine  di  novanta
          giorni,  gli  interventi  utili  alla  soddisfazione  degli
          interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice
          dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza
          ritardo le  iniziative  ritenute  opportune,  individua  il
          settore in cui si e' verificata la violazione,  l'omissione
          o il mancato adempimento di cui all'art. 1, comma 1, e cura
          che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause.
          Tutte le  iniziative  assunte  sono  comunicate  all'autore
          della diffida. Le  pubbliche  amministrazioni  determinano,
          per ciascun settore di propria competenza, il  procedimento
          da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del
          presente  comma.  L'amministrazione  o  il   concessionario
          destinatari della diffida, se ritengono che la  violazione,
          l'omissione  o  il  mancato  adempimento  sono   imputabili
          altresi' ad altre amministrazioni o concessionari, invitano
          il privato a notificare la diffida anche a  questi  ultimi.
          La  diffida  e'  altresi'  comunicata  dall'amministrazione
          pubblica  o  dal   concessionario   di   servizi   pubblici
          interessati al Ministro per la pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione.».