Art. 35 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»; d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). - 1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. 1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b)promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.". 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi».