Art. 35 
 
 
          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei  dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71  sono
individuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza  dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: 
    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti di sicurezza informatici; 
    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; 
    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   aggiornare
tempestivamente i dati nei  propri  archivi,  non  appena  vengano  a
conoscenza dell'inesattezza degli stessi.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 51 (Sicurezza  dei  dati,  dei  sistemi  e  delle
          infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). -  1.  Con
          le regole tecniche adottate  ai  sensi  dell'art.  71  sono
          individuate le modalita' che garantiscono  l'esattezza,  la
          disponibilita',   l'accessibilita',   l'integrita'   e   la
          riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. 
              1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: 
              a) raccorda le iniziative  di  prevenzione  e  gestione
          degli incidenti di sicurezza informatici; 
              b)promuove   intese   con   le    analoghe    strutture
          internazionali; 
              c) segnala al Ministro per la pubblica  amministrazione
          e l'innovazione il mancato rispetto delle  regole  tecniche
          di   cui   al   comma   1   da   parte   delle    pubbliche
          amministrazioni.". 
              2.   I   documenti    informatici    delle    pubbliche
          amministrazioni devono essere custoditi e  controllati  con
          modalita'  tali  da  ridurre  al   minimo   i   rischi   di
          distruzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato   o   non
          consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
              2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare
          tempestivamente i  dati  nei  propri  archivi,  non  appena
          vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi».