Art. 44 
 
 
          Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti  dagli
obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza  e  il
controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche  al  fine
del rispetto della legalita' e  del  corretto  agire  della  pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione,  si  utilizza  la
"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici"  (BDNCP)  istituita,
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo
regolamento attuativo.».