Art. 52 
 
 
          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le regole tecniche previste nel presente codice  sono  dettate,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di
DigitPA.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 71 (Regole tecniche). - .1.  Le  regole  tecniche
          previste nel presente codice sono dettate, con decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di  concerto  con  i  Ministri   competenti,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali nelle materie di  competenza,
          previa acquisizione  obbligatoria  del  parere  tecnico  di
          DigitPA. 
              1-bis. (Abrogato). 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono dettate in conformita' alle discipline risultanti  dal
          processo  di  standardizzazione   tecnologica   a   livello
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 
              2.  Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie   del
          presente codice restano in vigore fino  all'adozione  delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».