Art. 52 Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»; b) il comma 1-bis e' abrogato.
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 71 (Regole tecniche). - .1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. 1-bis. (Abrogato). 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».