Art. 56 Abrogazioni 1. Sono abrogati : a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005, recante: «Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.
Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volonta' di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma. 5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'art. 17. 6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6. 7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.». - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008». - L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005 (Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex art. 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 - Finanziaria 2005), abrogato dal presente decreto, recava: «Individuazione di infrastrutture di competenza statale».