Art. 56 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati : 
    a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; 
    c) l'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data  31  maggio  2005,  recante:  «Razionalizzazione  in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex  articolo
1, commi 192, 193 e 194 della legge  n.  311  del  2004»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  febbraio  2005,  n.   68
          (Regolamento  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della
          posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3), come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          - 1. La posta elettronica certificata consente  l'invio  di
          messaggi la cui trasmissione  e'  valida  agli  effetti  di
          legge. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. Le imprese, nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,
          possono  dichiarare  la  esplicita  volonta'  di  accettare
          l'invio   di   posta   elettronica   certificata   mediante
          indicazione  nell'atto  di  iscrizione  al  registro  delle
          imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il  dichiarante  e
          puo' essere revocata nella stessa forma. 
              5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica
          la  disponibilita'  all'utilizzo  della  posta  elettronica
          certificata, il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata,  il  mutamento  del  medesimo  o   l'eventuale
          cessazione della disponibilita', nonche'  le  modalita'  di
          conservazione, da parte dei  gestori  del  servizio,  della
          documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
          di cui all'art. 17. 
              6. La validita'  della  trasmissione  e  ricezione  del
          messaggio di posta  elettronica  certificata  e'  attestata
          rispettivamente dalla  ricevuta  di  accettazione  e  dalla
          ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6. 
              7. Il mittente o il destinatario che  intendono  fruire
          del servizio di posta elettronica certificata si  avvalgono
          di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.». 
              -  La  legge  24   dicembre   2007,   n.   244,   reca:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008». 
              - L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in  data  31  maggio  2005  (Razionalizzazione  in
          merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex
          art. 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004  -
          Finanziaria 2005), abrogato dal presente  decreto,  recava:
          «Individuazione di infrastrutture di competenza statale».