Art. 6 
 
 
           Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Qualita'  dei  servizi  resi  e  soddisfazione
          dell'utenza). - 1. Le pubbliche amministrazioni  provvedono
          alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi;  a
          tale    fine    sviluppano    l'uso    delle     tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, sulla base di  una
          preventiva analisi delle reali  esigenze  dei  cittadini  e
          delle  imprese,  anche   utilizzando   strumenti   per   la
          valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 
              2. Entro il 31 maggio  di  ciascun  anno  le  pubbliche
          amministrazioni centrali trasmettono al  Ministro  delegato
          per  la  funzione  pubblica  e  al  Ministro  delegato  per
          l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla  qualita'
          dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.».