Art. 2 
 
 
    Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione 
                             del rischio 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  tenuto  anche
conto delle indicazioni  del  Comitato  istituito  dall'articolo  18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,  del  20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema  di
classificazione  del   rischio   da   applicare   alle   imprese   di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita'  delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n.  561/2006  e  (CEE)  n.  3821/85.  Le  infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro  grado
di  gravita',  sono  individuate  dall'Allegato   III   del   decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come  introdotto  dall'articolo  1
del presente decreto. 
  2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4  agosto  2008,
n. 144, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del  Consiglio
          relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
          trasporti  su  strada)  e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  31
          dicembre 1985, n. L 370. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  n.  561/2006,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo   dell'Allegato   III   del   decreto
          legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si  veda  l'art.  1  del
          presente decreto.