Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli
oggetti   di   acciaio   inossidabile   legalmente    prodotti    e/o
commercializzati in un altro Stato dell'Unione  europea  e  a  quelli
legalmente prodotti nei Paesi contraenti  dell'accordo  sullo  spazio
economico europeo, nonche' in Turchia.