Art. 2 
 
  1.  Per  la  validazione  dei  metodi  di  classificazione  di  cui
all'allegato 1  del  presente  decreto,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le  informazioni  di
cui all'allegato 2 del decreto stesso. 
  2. L'ISPRA cura che le amministrazioni e gli  Istituti  scientifici
nazionali competenti accedano, attraverso  il  sistema  SINTAI,  alle
informazioni rese disponibili ai sensi del comma 1. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mettono a
disposizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione  del  presente
decreto le informazioni gia' disponibili sulla base  delle  attivita'
di monitoraggio precedentemente svolte e successivamente  non  appena
disponibili i dati acquisiti sulla base del  monitoraggio  svolto  ai
sensi della normativa vigente. 
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero  dell'ambiente
della tutela del territorio e  del  mare  assicura  il  coordinamento
tecnico-scientifico tra l'ISPRA, il CNR  IRSA,  il  CNR  ISE,  l'ISS,
l'ENEA, l'Ispettorato generale del Corpo forestale  dello  Stato,  le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano e le ARPA e APPA. 
  5. Ferme restando le disposizioni contenute nell'Allegato 3,  punto
1.1.1. paragrafo D4 della  parte  terza  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006 n. 152, l'allegato 1  del  presente  decreto,  a  seguito
della validazione effettuata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
essere modificato  con  atto  regolamentare  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'allegato 3, punto 1.1.1. paragrafo D4, della  parte
          terza, del citato decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e' il seguente: 
              «D.4. Processo per la determinazione  delle  Condizioni
          di Riferimento 
              Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno
          del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria
          e tipo di corpo idrico, i potenziali  siti  di  riferimento
          sulla base dei dati e delle conoscenze relative al  proprio
          territorio in applicazione delle metodologie richiamate  al
          punto D.3 e provvedono a inviare le  relative  informazioni
          al MATTM. 
              Le  condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)   del
          precedente punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento
          e  dei  relativi  dati  comunicati  dalle   Regioni,   sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente  e  della
          Tutela del Territorio e del  Mare,  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. 
              Se non risulta possibile  stabilire,  per  un  elemento
          qualitativo  in  un  determinato  tipo  di   corpo   idrico
          superficiale,  condizioni  di  riferimento  tipo-specifiche
          attendibili a causa della grande variabilita' naturale  cui
          l'elemento e' soggetto (non soltanto in  conseguenza  delle
          variazioni stagionali) detto elemento puo'  essere  escluso
          dalla valutazione dello stato ecologico per  tale  tipo  di
          acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione
          sono  specificati  nel  piano  di   gestione   del   bacino
          idrografico. 
              Un  numero  sufficiente  di  siti  in   condizioni   di
          riferimento,  per  ogni  tipo  individuato,   nelle   varie
          categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATTM con
          il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti  scientifici,
          per  la  costituzione  di  una  rete  di   controllo,   che
          costituisce parte integrante della rete nucleo  di  cui  al
          punto  A.3.2.4.  dell'Allegato  1   al   presente   decreto
          legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei
          valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi. 
              Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si
          presentano  variazioni  per  cause  naturali  nei  siti  di
          riferimento.». 
              - Il testo del comma 3, dell'art. 17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note alle premesse.