IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»; Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi; Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato; Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010; Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione: a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; b) i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonche' le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto; c) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto; d) le modalita' di dimostrazione della disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto; e) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti, nonche' le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di Polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.». «Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti; b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.». Note alle premesse: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e' stato convertito nella legge 6 giungo 2008, n.101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234. - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 257 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 136, comma primo della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'art. 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui all'art. 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'art. 134 della legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 257-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note al titolo.