IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come  successivamente  modificato  e  integrato   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; 
  Visti in particolare, l'articolo  136  del  predetto  Testo  unico,
nella parte in cui prevede che «la licenza  e'  ricusata  a  chi  non
dimostri di possedere la capacita' tecnica  ai  servizi  che  intende
esercitare» e l'articolo 257, comma 2  del  predetto  Regolamento  di
esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la
licenza  di  cui  all'articolo  134  del  medesimo  Testo  unico  «e'
corredata   del   progetto    organizzativo    e    tecnico-operativo
dell'istituto,  nonche'  della  documentazione  comprovante:  a)   il
possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone
preposte alle unita' operative dell'istituto;  b)  la  disponibilita'
dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per  l'attivita'
da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni
in vigore»; 
  Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato  Regolamento
di  esecuzione  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  dell'interno
l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il
progetto organizzativo  ed  i  requisiti  minimi  di  qualita'  degli
istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, nonche' i requisiti professionali  e  di
capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e  per  lo
svolgimento degli incarichi organizzativi; 
  Ritenuto che detto decreto ha un  contenuto  non  solo  tecnico  ma
regolamentare,  di  secondo  livello  rispetto  al   Regolamento   di
esecuzione gia' richiamato; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di  cui
all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito  il  parere  favorevole
espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010; 
  Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con s.n. del 24 giugno 2010; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  25
ottobre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,
con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita' di cui  all'articolo  257,  comma  1,  e
257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del  Presidente
della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come
Regolamento di esecuzione: 
    a) le caratteristiche minime cui  deve  conformarsi  il  progetto
organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo  257,  comma  2
del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata,
individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; 
    b) i requisiti minimi di qualita' degli istituti  e  dei  servizi
oggetto  di  autorizzazione,  nonche'  le  caratteristiche  cui  deve
conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di  cui  all'articolo
257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto; 
    c) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per
la direzione dell'istituto  e  per  lo  svolgimento  degli  incarichi
organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto; 
    d) le modalita' di dimostrazione della disponibilita'  dei  mezzi
finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate  nell'allegato
A del presente decreto; 
    e) i requisiti professionali e di  capacita'  tecnica  richiesti,
nonche'  le  caratteristiche  del  progetto  organizzativo  per   gli
istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni
commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Si riporta il testo degli articoli 256-bis e  257-bis
          del citato regio decreto n. 635 del 1940: 
              «Art. 256-bis. - 1. Sono  disciplinate  dagli  articoli
          133 e 134 della legge tutte le  attivita'  di  vigilanza  e
          custodia  di  beni  mobili  o  immobili  per  la  legittima
          autotutela dei diritti patrimoniali ad essi  inerenti,  che
          non implichino  l'esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  lo
          svolgimento di attivita' che disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento riservano agli organi di Polizia. 
              2. Rientrano, in particolare, nei servizi di  sicurezza
          complementare, da svolgersi a mezzo di guardie  particolari
          giurate, salvo che la  legge  disponga  diversamente  o  vi
          provveda la  forza  pubblica,  le  attivita'  di  vigilanza
          concernenti: 
                a) la sicurezza negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle
          stazioni  ferroviarie,  nelle   stazioni   delle   ferrovie
          metropolitane e negli altri luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico specificamente indicati dalle norme  speciali,  ad
          integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; 
                b) la custodia, il trasporto e  la  scorta  di  armi,
          esplosivi e di ogni altro materiale  pericoloso,  nei  casi
          previsti dalle disposizioni in vigore o dalle  prescrizioni
          dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti  per
          garantire la sicurezza  della  custodia,  del  trasporto  e
          della scorta; 
                c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante
          o di altri beni o titoli di valore;  nonche'  la  vigilanza
          nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme  rilevanti  o  di
          altri titoli o beni di  valore  rilevante,  appartenenti  a
          terzi; 
                d) la vigilanza armata mobile e gli interventi  sugli
          allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti  di
          pubblica sicurezza; 
                e) la vigilanza  presso  infrastrutture  del  settore
          energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad  alta
          tecnologia, di quelli a rischio di impatto  ambientale,  ed
          ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
          potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della  sicurezza
          o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 
              3.  Rientra   altresi'   nei   servizi   di   sicurezza
          complementare  la  vigilanza  presso  tribunali  ed   altri
          edifici   pubblici,    installazioni    militari,    centri
          direzionali, industriali  o  commerciali  ed  altre  simili
          infrastrutture,  quando  speciali  esigenze  di   sicurezza
          impongono che i servizi medesimi siano  svolti  da  guardie
          particolari giurate.». 
              «Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo
          134  della  legge  per  le  attivita'  di   investigazione,
          ricerche e raccolta di informazioni per conto  di  privati,
          ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle
          differenze  inventariali  nel   settore   commerciale,   e'
          richiesta dal titolare dell'istituto  di  investigazioni  e
          ricerche anche per coloro  che,  nell'ambito  dello  stesso
          istituto,   svolgono   professionalmente   l'attivita'   di
          investigazione e ricerca. 
              2. La relativa domanda contiene: 
                a) l'indicazione dei soggetti per i quali la  licenza
          e' richiesta e degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo
          257, comma 1, lettera a), se esistenti; 
                b) l'indicazione degli elementi di  cui  all'articolo
          257, comma 1, lettera b); 
                c) le altre  indicazioni  di  cui  all'articolo  257,
          comma 1, lettere c) e d). 
              3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  altre
          disposizioni dell'articolo 257.  A  tal  fine,  il  decreto
          previsto dal comma 4 del  medesimo  articolo  257  prevede,
          sentite  le  regioni,  i  requisiti  formativi  minimi   ad
          indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi  di
          tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 
              4. Nulla e' innovato  relativamente  all'autorizzazione
          prevista   dall'articolo   222   delle   disposizioni    di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
          indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.». 
          Note alle premesse: 
              - Il regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  recante:
          «Approvazione del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 1931, n. 146. 
              -  Il  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,   reca:
          «Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'  europee»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  aprile  2008,  n.  84,   e'   stato
          convertito nella legge 6  giungo  2008,  n.101,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'  stato
          pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale  del  26
          giugno 1940, n. 149. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto
          2008,  n.  153  (Regolamento  recante  modifiche  al  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione  del  testo
          unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  in  materia  di
          guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione
          privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  ottobre
          2008, n. 234. 
              - Si riporta il testo dell'art. 136  del  citato  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non  dimostri
          di possedere la capacita' tecnica ai  servizi  che  intende
          esercitare. 
              La revoca della licenza importa l'immediata  cessazione
          dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. 
              L'autorizzazione puo'  essere  negata  o  revocata  per
          ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 257  del  citato  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635: 
              «Art. 257. - 1. La  domanda  per  ottenere  la  licenza
          prescritta dall'art. 134 della legge per  le  attivita'  di
          vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza  per  conto
          dei privati, escluse quelle di investigazione,  ricerche  e
          raccolta di informazioni, contiene: 
                a)  l'indicazione  del  soggetto  che   richiede   la
          licenza, dell'institore o del  direttore  tecnico  preposto
          all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche'
          degli altri soggetti  provvisti  di  poteri  di  direzione,
          amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; 
                b)  la   composizione   organizzativa   e   l'assetto
          proprietario   dell'istituto,   con    l'indicazione,    se
          sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o  passivi  e
          delle eventuali partecipazioni in altri istituti; 
                c) l'indicazione dell'ambito territoriale,  anche  in
          province o  regioni  diverse,  in  cui  l'istituto  intende
          svolgere la propria attivita', precisando la  sede  legale,
          nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale
          operativa, qualora non corrispondenti; 
                d) l'indicazione dei servizi per i  quali  si  chiede
          l'autorizzazione, dei  mezzi  e  delle  tecnologie  che  si
          intendono impiegare. 
              2. Anche ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  136,
          comma primo  della  legge,  la  domanda  e'  corredata  del
          progetto organizzativo e  tecnico-operativo  dell'istituto,
          con l'indicazione del tempo,  non  superiore  a  sei  mesi,
          necessario  all'attivazione  dello  stesso,  nonche'  della
          documentazione comprovante: 
                a) il possesso delle capacita'  tecniche  occorrenti,
          proprie e delle  persone  preposte  alle  unita'  operative
          dell'istituto; 
                b) la disponibilita' dei mezzi finanziari,  logistici
          e tecnici occorrenti  per  l'attivita'  da  svolgere  e  le
          relative caratteristiche,  conformi  alle  disposizioni  in
          vigore. 
              3. Alla domanda occorre altresi' unire il  progetto  di
          regolamento tecnico dei servizi che si intendono  svolgere,
          che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale,  alla
          tipologia degli stessi, all'ambito territoriale  richiesto,
          alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo
          unitario  ed  il  controllo  dell'attivita'  delle  guardie
          particolari giurate da parte del titolare della licenza,  o
          degli addetti alla direzione  dell'istituto,  nonche'  alle
          locali condizioni della sicurezza pubblica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'Ente nazionale di unificazione e la  Commissione  di  cui
          all'art. 260-quater, sono determinate,  anche  al  fine  di
          meglio definire la capacita' tecnica di  cui  all'art.  136
          della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi
          il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita'
          degli istituti e dei servizi  di  cui  all'art.  134  della
          legge, nonche' i requisiti  professionali  e  di  capacita'
          tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e  per  lo
          svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve
          le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che,
          per  determinati  servizi,  materiali,  mezzi  o  impianti,
          prescrivono speciali requisiti, capacita',  abilitazioni  o
          certificazioni.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 257 del regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 257-bis del  regio  decreto  6
          maggio 1940, n. 635, si veda nelle note al titolo.