IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come successivamente modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico,
nella parte in cui prevede che «la licenza e' ricusata a chi non
dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende
esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di
esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la
licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «e'
corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo
dell'istituto, nonche' della documentazione comprovante: a) il
possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone
preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita'
dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita'
da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni
in vigore»;
Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento
di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno
l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il
progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli
istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, nonche' i requisiti professionali e di
capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo
svolgimento degli incarichi organizzativi;
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma
regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di
esecuzione gia' richiamato;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole
espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con s.n. del 24 giugno 2010;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25
ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, e
257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come
Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto
organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2
del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata,
individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi
oggetto di autorizzazione, nonche' le caratteristiche cui deve
conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo
257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per
la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi
organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto;
d) le modalita' di dimostrazione della disponibilita' dei mezzi
finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato
A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti,
nonche' le caratteristiche del progetto organizzativo per gli
istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni
commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis
del citato regio decreto n. 635 del 1940:
«Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli
133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e
custodia di beni mobili o immobili per la legittima
autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che
non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo
svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di
regolamento riservano agli organi di Polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni
dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e
della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante
o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza
nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di
altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a
terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli
allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed
ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza
complementare la vigilanza presso tribunali ed altri
edifici pubblici, installazioni militari, centri
direzionali, industriali o commerciali ed altre simili
infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie
particolari giurate.».
«Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo
134 della legge per le attivita' di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati,
ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle
differenze inventariali nel settore commerciale, e'
richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e
ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso
istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di
investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza
e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo
257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257,
comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre
disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede,
sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di
tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione
prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale per lo svolgimento delle attivita'
indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.».
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante:
«Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, reca:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e' stato
convertito nella legge 6 giungo 2008, n.101, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26
giugno 1940, n. 149.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione
privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre
2008, n. 234.
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non dimostri
di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende
esercitare.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione
dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per
ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 257 del citato regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza
prescritta dall'art. 134 della legge per le attivita' di
vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto
dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la
licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto
all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche'
degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione,
amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto
proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se
sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e
delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in
province o regioni diverse, in cui l'istituto intende
svolgere la propria attivita', precisando la sede legale,
nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale
operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede
l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si
intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 136,
comma primo della legge, la domanda e' corredata del
progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto,
con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi,
necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della
documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti,
proprie e delle persone preposte alle unita' operative
dell'istituto;
b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici
e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le
relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in
vigore.
3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di
regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere,
che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla
tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto,
alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo
unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie
particolari giurate da parte del titolare della licenza, o
degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle
locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito
l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui
all'art. 260-quater, sono determinate, anche al fine di
meglio definire la capacita' tecnica di cui all'art. 136
della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi
il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita'
degli istituti e dei servizi di cui all'art. 134 della
legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita'
tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo
svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve
le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che,
per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti,
prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o
certificazioni.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 257 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 257-bis del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, si veda nelle note al titolo.