Art. 2 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attivita' che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) classi funzionali: classe A: attivita' di vigilanza (anche con utilizzo di unita' cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme; classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E: servizi di custodia e deposito valori; b) livelli dimensionali: livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100. c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente): ambito 1: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti; ambito 2: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti; ambito 3: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti; ambito 4: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti; ambito 5: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di piu' classi funzionali di attivita' di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovra' essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale.