Art. 2
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali
degli istituti di vigilanza privata
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e
tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di
vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime
essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita'
di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento
tecnico dei servizi, nonche' i requisiti professionali e di capacita'
tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento
degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C,
D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi
funzionali di attivita' che si intendono svolgere, ai livelli
dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza e'
richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) classi funzionali:
classe A: attivita' di vigilanza (anche con utilizzo di unita'
cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio.
Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da
sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli
interventi su allarme;
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti
ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;
classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso
prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e
distribuzione;
classe E: servizi di custodia e deposito valori;
b) livelli dimensionali:
livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate
non inferiore a sei e non superiore a 25;
livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate
non inferiore a 26 e non superiore a 50;
livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate
non inferiore a 51 e non superiore a 100;
livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate
superiore a 100.
c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle
ISTAT sulla popolazione residente):
ambito 1: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di
cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico
territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte
sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un
comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;
ambito 2: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di
cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico
territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
ambito 3: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di
cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio
ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con
popolazione sino a 3 milioni di abitanti;
ambito 4: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di
cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio
ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di
abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;
ambito 5: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di
cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio
ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di
abitanti.
3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di piu'
classi funzionali di attivita' di cui al comma 1, si applicano le
caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna
classe; il livello dimensionale dovra' essere graduato in relazione
ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e
dell'ambito territoriale.