Art. 3
Requisiti e qualita' dei servizi
1. I requisiti minimi di qualita' dei servizi, in relazione alla
loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali
di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato D del presente
decreto, di cui e' parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di
qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le
modalita' operative a fianco di ciascuna indicate:
a) vigilanza ispettiva: e' il servizio programmato svolto presso
un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad
effettuare i controlli richiesti;
b) vigilanza fissa: e' il servizio svolto presso un determinato
obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata
cui e' demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad
esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli
di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto per la vigilanza
continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro,
preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito,
uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore,
finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza antitaccheggio: e' il servizio svolto presso negozi,
supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato
alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione
ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica
fede;
e) telesorveglianza: e' il servizio di gestione a distanza di
segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso
un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto
della guardia giurata. Sono esclusi dall'applicazione delle
definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione
satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del
proprietario del bene stesso;
f) televigilanza: e' il servizio di controllo a distanza di un
bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che
trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento
della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare,
sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalita'
consentite, previa verifica dell'effettivita' ed attualita' del
pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio
per la prevenzione e repressione dei reati;
g) intervento sugli allarmi: e' un servizio di vigilanza
ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito
della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente
ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto da guardie
giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli
destinati al trasporto di valori, di proprieta' dello stesso istituto
di vigilanza o di terzi;
i) trasporto valori: e' il servizio di trasporto e contestuale
tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con
l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente
attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto
previsto dall'allegato D al presente regolamento;
j) deposito e custodia valori: e' il servizio di deposito e
custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi,
affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti
idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in
conformita' alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi' nei servizi
di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attivita' di sicurezza per
conto dei privati, diverse dalle attivita' di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di
sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che
siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le
quali le disposizioni del presente regolamento si applicano
relativamente ai servizi o attivita' svolti da istituti autorizzati a
norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.