Art. 3 Requisiti e qualita' dei servizi 1. I requisiti minimi di qualita' dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato D del presente decreto, di cui e' parte integrante. 2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalita' operative a fianco di ciascuna indicate: a) vigilanza ispettiva: e' il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; b) vigilanza fissa: e' il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui e' demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio; d) vigilanza antitaccheggio: e' il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede; e) telesorveglianza: e' il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso; f) televigilanza: e' il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalita' consentite, previa verifica dell'effettivita' ed attualita' del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati; g) intervento sugli allarmi: e' un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; i) trasporto valori: e' il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento; j) deposito e custodia valori: e' il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformita' alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi' nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attivita' svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.