Art. 3 
 
 
                  Requisiti e qualita' dei servizi 
 
  1. I requisiti minimi di qualita' dei servizi,  in  relazione  alla
loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli  ambiti  territoriali
di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato  D  del  presente
decreto, di cui e' parte integrante. 
  2. Ai fini  della  definizione  delle  classi  funzionali,  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  e  dei  requisiti  minimi  di
qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie  con  le
modalita' operative a fianco di ciascuna indicate: 
    a) vigilanza ispettiva: e' il servizio programmato svolto  presso
un determinato obiettivo per  il  tempo  strettamente  necessario  ad
effettuare i controlli richiesti; 
    b) vigilanza fissa: e' il servizio svolto presso  un  determinato
obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia  giurata
cui e' demandato lo svolgimento delle operazioni richieste,  come  ad
esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica  dei  titoli
di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; 
    c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto per  la  vigilanza
continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi  denaro,
preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito,
uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni  di  valore,
finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio; 
    d) vigilanza antitaccheggio: e' il servizio svolto presso negozi,
supermercati, ipermercati, grandi  magazzini  e  simili,  finalizzato
alla prevenzione del  reato  di  danneggiamento,  furto,  sottrazione
ovvero di appropriazione indebita  dei  beni  esposti  alla  pubblica
fede; 
    e) telesorveglianza: e' il servizio di  gestione  a  distanza  di
segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso
un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto
della  guardia  giurata.   Sono   esclusi   dall'applicazione   delle
definizioni  del  presente  decreto  i  servizi   di   localizzazione
satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del
proprietario del bene stesso; 
    f) televigilanza: e' il servizio di controllo a  distanza  di  un
bene  mobile  od  immobile  con  l'ausilio  di  apparecchiature   che
trasferiscono le immagini,  allo  scopo  di  promuovere  l'intervento
della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza  possono  allertare,
sulla base di specifiche  intese  e  nei  casi  e  con  le  modalita'
consentite,  previa  verifica  dell'effettivita'  ed  attualita'  del
pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del  territorio
per la prevenzione e repressione dei reati; 
    g)  intervento  sugli  allarmi:  e'  un  servizio  di   vigilanza
ispettiva non programmato svolto  dalla  guardia  giurata  a  seguito
della recezione di un segnale di  allarme,  attivato  automaticamente
ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; 
    h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto  da  guardie
giurate a beni di  terzi  trasportati  su  mezzi  diversi  da  quelli
destinati al trasporto di valori, di proprieta' dello stesso istituto
di vigilanza o di terzi; 
    i) trasporto valori: e' il servizio di  trasporto  e  contestuale
tutela di denaro o altri beni e  titoli  di  valore,  effettuato  con
l'utilizzo  di  veicoli  dell'istituto   di   vigilanza   idoneamente
attrezzati, condotti e scortati da guardie  giurate,  secondo  quanto
previsto dall'allegato D al presente regolamento; 
    j) deposito e custodia valori:  e'  il  servizio  di  deposito  e
custodia di beni, connessa o  meno  alla  lavorazione  degli  stessi,
affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi  forti
idoneamente  attrezzati  con  sistemi  ed  impianti   realizzati   in
conformita' alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 
  3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi' nei servizi
di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attivita' di  sicurezza  per
conto  dei  privati,  diverse  dalle  attivita'  di   investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza  e  di
sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo,  che
siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per  le
quali  le  disposizioni  del  presente   regolamento   si   applicano
relativamente ai servizi o attivita' svolti da istituti autorizzati a
norma dell'articolo 134 del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.