Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente. 3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita', autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 254 e 257-ter, comma 5 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono. 4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'art. 260-bis, comma 2 trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.». «5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.».