Art. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli
istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i
requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata
e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti
alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento
professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, i requisiti
professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione
dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi,
sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie
di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la licenza e'
richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del
presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di
cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in
cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita',
autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del
Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio
nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere
notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le
procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento
di esecuzione.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 254 e 257-ter,
comma 5 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono
l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il
distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su
domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le
disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
titolari degli istituti di investigazione privata ed agli
investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare
la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque
vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli
estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui
appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di
cui all'art. 260-bis, comma 2 trovano applicazione le
disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di
stabilimento.».
«5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri
servizi o ad altre province, il titolare della stessa
notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi,
le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare,
nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed
ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di
cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno
inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine
entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed
integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre
il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa
essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la
sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art.
257-quater.».