Art. 4 
 
Caratteristiche  e  requisiti  organizzativi  e  professionali  degli
  istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 
 
  1. Le  caratteristiche  minime  del  progetto  organizzativo  ed  i
requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata
e di quelli di informazioni  commerciali,  compresi  quelli  inerenti
alle  dotazioni  minime  essenziali  richieste  per  lo   svolgimento
professionale delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  i  requisiti
professionali e di  capacita'  tecnica  richiesti  per  la  direzione
dell'istituto e per lo  svolgimento  degli  incarichi  organizzativi,
sono riportati negli allegati G e H  del  presente  decreto,  di  cui
costituiscono parte integrante. 
  2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie
di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la  licenza  e'
richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: 
    a) investigatore privato titolare di istituto; 
    b) informatore commerciale titolare di istituto; 
    c) investigatore autorizzato dipendente; 
    d) informatore autorizzato dipendente. 
  3. Sussistendo i requisiti di cui agli  allegati  G,  H  e  F2  del
presente decreto, la licenza per lo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in
cui  il  titolare  ha  eletto  la  sede  principale   dell'attivita',
autorizza il  titolare -  in  possesso  del  tesserino  previsto  dal
decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  254,   comma   3,   del
Regolamento  di  esecuzione  - ad  operare  su  tutto  il  territorio
nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie  dovra'  essere
notificata al Prefetto  che  ha  rilasciato  la  licenza  secondo  le
procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento
di esecuzione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  254  e  257-ter,
          comma 5 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: 
              «Art.  254.  -  1.  Le  guardie   particolari   vestono
          l'uniforme,  o,  per  particolari  esigenze,   portano   il
          distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su
          domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 
              2.  Si  applicano  alla  divisa  e  al  distintivo   le
          disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. 
              3. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai
          titolari degli istituti di investigazione privata  ed  agli
          investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a  dimostrare
          la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque
          vi abbia interesse, mediante l'esibizione di  un  tesserino
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, nel quale sono riportate le generalita',  gli
          estremi della licenza  e  l'indicazione  dell'istituto  cui
          appartengono. 
              4. Nei confronti del personale ammesso  ai  servizi  di
          cui all'art.  260-bis,  comma  2  trovano  applicazione  le
          disposizioni   sull'uniforme   vigenti   nello   Stato   di
          stabilimento.». 
              «5. Ai fini  dell'estensione  della  licenza  ad  altri
          servizi o ad  altre  province,  il  titolare  della  stessa
          notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i  mezzi,
          le tecnologie e le altre  risorse  che  intende  impiegare,
          nonche' la nuova o le nuove sedi operative se  previste  ed
          ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti  di
          cui all'art. 257, commi 2 e 3.  I  relativi  servizi  hanno
          inizio trascorsi novanta  giorni  dalla  notifica,  termine
          entro il quale il prefetto  puo'  chiedere  chiarimenti  ed
          integrazioni al progetto tecnico-organizzativo  e  disporre
          il divieto  dell'attivita'  qualora  la  stessa  non  possa
          essere assentita, ovvero ricorrano  i  presupposti  per  la
          sospensione o la revoca  della  licenza,  di  cui  all'art.
          257-quater.».