Art. 5 
 
 
           Qualita' dei servizi di investigazione privata 
                    e di informazione commerciale 
 
  1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita',  di  cui
all'articolo 4, comma 2, e  dei  requisiti  minimi  di  qualita'  dei
servizi,  sono  individuate  le  seguenti  tipologie   di   attivita'
d'indagine, esercitata nel  rispetto  della  legislazione  vigente  e
senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio  di  pubblici
poteri,  riservate  agli  organi  di  Polizia  ed  alla  magistratura
inquirente: 
    a) investigazione privata: 
      a.I): attivita' di  indagine  in  ambito  privato,  volta  alla
ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal  privato
cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che
possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare,  matrimoniale,
patrimoniale, ricerca di persone scomparse; 
      a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal
titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da  procuratori
speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta
a risolvere  questioni  afferenti  la  propria  attivita'  aziendale,
richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria,  che
possono  riguardare,  tra  l'altro:  azioni  illecite  da  parte  del
prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio
scientifico e tecnologico, tutela di marchi e  brevetti,  concorrenza
sleale, contraffazione di prodotti; 
      a.III): attivita' d'indagine in ambito  commerciale,  richiesta
dal   titolare   dell'esercizio   commerciale   ovvero   dal   legale
rappresentante o  da  procuratori  speciali  a  cio'  delegati  volta
all'individuazione ed all'accertamento delle cause  che  determinano,
anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze  inventariali
nel settore commerciale, anche mediante la raccolta  di  informazioni
reperite direttamente presso i locali del committente; 
      a.IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo,  richiesta
dagli aventi diritto, privati e/o societa'  di  assicurazioni,  anche
per la tutela di un diritto  in  sede  giudiziaria,  in  materia  di:
dinamica dei sinistri,  responsabilita'  professionale,  risarcimenti
sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle  societa'
di assicurazioni; 
      a.V): attivita' d'indagine difensiva, volta  all'individuazione
di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo  penale,
ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice; 
      a.VI):  attivita'  previste  da  leggi   speciali   o   decreti
ministeriali, caratterizzate  dalla  presenza  stabile  di  personale
dipendente presso i locali del committente. 
  Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.I),  a.II),
a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere,
anche  a  mezzo  di   propri   collaboratori   segnalati   ai   sensi
dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione  TULPS:  attivita'  di
osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a  mezzo  di
strumenti  elettronici,   ripresa   video/fotografica,   sopralluogo,
raccolta di informazioni estratte  da  documenti  di  libero  accesso
anche in pubblici registri, interviste a persone  anche  a  mezzo  di
conversazioni  telefoniche,   raccolta   di   informazioni   reperite
direttamente presso i locali del committente. 
    b) informazioni commerciali: 
      b.I): attivita', richiesta  da  privati  o  da  enti  giuridici
pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e
stima  di  dati  economici,  finanziari,   creditizi,   patrimoniali,
industriali,  produttivi,  imprenditoriali  e   professionali   delle
imprese  individuali,  delle  societa'  anche  di  persone,   persone
giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali,
ad esempio, esponenti aziendali,  soci,  professionisti,  lavoratori,
parti contrattuali, clienti anche potenziali dei  terzi  committenti,
nel rispetto della  vigente  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
materia di tutela della privacy. 
  Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.I) i  soggetti
autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori  segnalati
ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione,  raccogliere
informazioni provenienti sia da pubblici registri,  elenchi,  atti  o
documenti conoscibili da chiunque (ad  es.  visure  camerali,  visure
ipocatastali,   bilanci,   protesti,    atti    pregiudizievoli    di
conservatoria, fallimenti  e  procedure  concorsuali,  certificati  o
estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque  (ad  es.
elenchi categorici,  notizie  internet),  sia  provenienti  da  fonti
private  (ad  es.  lo  stesso  committente,  l'interessato  ed  altri
soggetti privati), acquisite  e  trattate  per  finalita'  di  natura
economica o commerciale ovvero  di  valutazione  sulla  solvibilita',
affidabilita' o capacita' economica dell'interessato  e  di  relativa
valutazione,  in  forma  anche  di  indicatori  sintetici,  elaborati
mediante  l'opera  intellettuale/professionale  dell'uomo  od   anche
attraverso procedure automatizzate ed informatiche. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  259-ter  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635: 
              «Art. 257-ter. - 1.  Qualora  nulla  osti  al  rilascio
          della  licenza,  l'ufficio  comunica   all'interessato   il
          termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il
          provvedimento  e'  rilasciato,  previa   esibizione   della
          documentazione comprovante: 
                a)   l'attivazione   degli    adempimenti    relativi
          all'assolvimento    degli    obblighi    assicurativi     e
          previdenziali nei confronti del personale  dipendente,  nel
          numero e con le professionalita' occorrenti; 
                b)  il  versamento  al  prefetto  competente  per  il
          rilascio della licenza  della  cauzione  o  delle  garanzie
          sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento,
          di ammontare commisurato al progetto organizzativo  di  cui
          all'art. 257 ed a quanto previsto dall'art. 260-bis. Per le
          imprese gia' assentite in altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, il prefetto tiene  conto  della  cauzione,  ovvero
          delle  altre  garanzie  sostitutive  ammesse  dalla  legge,
          eventualmente gia' prestate nello  Stato  di  stabilimento,
          purche' idonee, per ammontare e modalita' di pagamento,  al
          soddisfacimento delle esigenze di cui  all'art.  137  della
          legge. 
              2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1
          dell'art. 257, lettere a), c) e d), ovvero  quelle  di  cui
          all'art.  257-bis,  comma  2,  lettere  a)  e  c),   e   le
          prescrizioni eventualmente  imposte  a  norma  dell'art.  9
          della   legge,   nonche'    l'attestazione    dell'avvenuta
          comunicazione al prefetto della tabella delle  tariffe  dei
          servizi offerti. 
              3.  Se  la  licenza  e'   richiesta   per   l'esercizio
          dell'attivita' in piu' province,  essa  e'  rilasciata  dal
          prefetto della provincia nella quale  l'istituto  ha  sede,
          previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio.
          La  preventiva  comunicazione  non  e'  richiesta  per   le
          attivita' prive di  caratterizzazione  territoriale,  quali
          quelle  di   teleallarme,   video-sorveglianza,   trasporto
          valori, vigilanza mobile, nonche' per quelle  di  vigilanza
          per specifici eventi, ovvero di investigazione e  ricerche,
          i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui  gli
          istituti hanno  sede,  ne'  per  i  servizi  occasionali  o
          transfrontalieri di cui all'art. 260-bis. Sono fatte  salve
          le altre comunicazioni per finalita' di controllo. 
              4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le
          tecnologie di cui all'art. 257, comma  1,  lettera  d),  e'
          comunicata al prefetto. Al prefetto e' altresi'  comunicata
          ogni    modifica    del    progetto     organizzativo     e
          tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto
          ed e' esibita, almeno annualmente, attraverso il  documento
          unico  di  regolarita'  contributiva,   la   certificazione
          attestante   l'integrale   rispetto,   per   il   personale
          dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali  ed
          assicurativi,   nonche'   la    certificazione    dell'ente
          bilaterale nazionale della  vigilanza  privata  concernente
          l'integrale rispetto degli  obblighi  della  contrattazione
          nazionale  e  territoriale  nei  confronti  delle   guardie
          particolari   giurate,   e,    qualora    prevista    dalla
          contrattazione    collettiva    di    categoria,    analoga
          certificazione per il personale comunque dipendente. 
              5. Ai  fini  dell'estensione  della  licenza  ad  altri
          servizi o ad  altre  province,  il  titolare  della  stessa
          notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i  mezzi,
          le tecnologie e le altre  risorse  che  intende  impiegare,
          nonche' la nuova o le nuove sedi operative se  previste  ed
          ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti  di
          cui all'art. 257, commi 2 e 3.  I  relativi  servizi  hanno
          inizio trascorsi novanta  giorni  dalla  notifica,  termine
          entro il quale il prefetto  puo'  chiedere  chiarimenti  ed
          integrazioni al progetto tecnico-organizzativo  e  disporre
          il divieto  dell'attivita'  qualora  la  stessa  non  possa
          essere assentita, ovvero ricorrano  i  presupposti  per  la
          sospensione o la revoca  della  licenza,  di  cui  all'art.
          257-quater.».