Art. 5
Qualita' dei servizi di investigazione privata
e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui
all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita' dei
servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita'
d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e
senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici
poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura
inquirente:
a) investigazione privata:
a.I): attivita' di indagine in ambito privato, volta alla
ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato
cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che
possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale,
patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal
titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori
speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta
a risolvere questioni afferenti la propria attivita' aziendale,
richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che
possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del
prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio
scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza
sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta
dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale
rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati volta
all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano,
anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali
nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni
reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta
dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche
per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:
dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, risarcimenti
sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa'
di assicurazioni;
a.V): attivita' d'indagine difensiva, volta all'individuazione
di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale,
ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attivita' previste da leggi speciali o decreti
ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale
dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.I), a.II),
a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere,
anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi
dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di
osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di
strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo,
raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso
anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di
conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite
direttamente presso i locali del committente.
b) informazioni commerciali:
b.I): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici
pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e
stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali,
industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle
imprese individuali, delle societa' anche di persone, persone
giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali,
ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori,
parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti,
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in
materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.I) i soggetti
autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati
ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere
informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure
ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di
conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o
estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es.
elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti
private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri
soggetti privati), acquisite e trattate per finalita' di natura
economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita',
affidabilita' o capacita' economica dell'interessato e di relativa
valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati
mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche
attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 259-ter del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 257-ter. - 1. Qualora nulla osti al rilascio
della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il
termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il
provvedimento e' rilasciato, previa esibizione della
documentazione comprovante:
a) l'attivazione degli adempimenti relativi
all'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel
numero e con le professionalita' occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il
rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie
sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento,
di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui
all'art. 257 ed a quanto previsto dall'art. 260-bis. Per le
imprese gia' assentite in altro Stato membro dell'Unione
europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero
delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge,
eventualmente gia' prestate nello Stato di stabilimento,
purche' idonee, per ammontare e modalita' di pagamento, al
soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 137 della
legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1
dell'art. 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui
all'art. 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le
prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'art. 9
della legge, nonche' l'attestazione dell'avvenuta
comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei
servizi offerti.
3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio
dell'attivita' in piu' province, essa e' rilasciata dal
prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede,
previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio.
La preventiva comunicazione non e' richiesta per le
attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali
quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto
valori, vigilanza mobile, nonche' per quelle di vigilanza
per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche,
i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli
istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o
transfrontalieri di cui all'art. 260-bis. Sono fatte salve
le altre comunicazioni per finalita' di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le
tecnologie di cui all'art. 257, comma 1, lettera d), e'
comunicata al prefetto. Al prefetto e' altresi' comunicata
ogni modifica del progetto organizzativo e
tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto
ed e' esibita, almeno annualmente, attraverso il documento
unico di regolarita' contributiva, la certificazione
attestante l'integrale rispetto, per il personale
dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, nonche' la certificazione dell'ente
bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente
l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione
nazionale e territoriale nei confronti delle guardie
particolari giurate, e, qualora prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, analoga
certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri
servizi o ad altre province, il titolare della stessa
notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi,
le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare,
nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed
ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di
cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno
inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine
entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed
integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre
il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa
essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la
sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art.
257-quater.».