Art. 6
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione
delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e' subordinato
all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare
della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 138
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.».
- Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del
regio decreto18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici,
gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del
prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».