Art. 6 
 
 
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate 
 
  1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e  di  formazione
delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di  cui
all'articolo 138, comma 2 del Testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza. 
  2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e'  subordinato
all'esistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  con  il  titolare
della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'art.  138
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,  da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  133  e  134  del
          regio decreto18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). -  Gli  enti  pubblici,
          gli altri enti collettivi e  i  privati  possono  destinare
          guardie particolari alla vigilanza o  custodia  delle  loro
          proprieta' mobiliari od immobiliari. 
              Possono  anche,  con  l'autorizzazione  del   prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». 
              «Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926).  -  Senza  licenza  del
          prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere  di
          vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
          e di eseguire investigazioni o ricerche  o  di  raccogliere
          informazioni per conto di privati. 
              Salvo il disposto dell'art. 11,  la  licenza  non  puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza  italiana   ovvero   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo. 
              I cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono  conseguire  la  licenza  per  prestare  opera   di
          vigilanza o custodia di beni mobiliari o  immobiliari  alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani. 
              Il  regolamento  di  esecuzione  individua  gli   altri
          soggetti, ivi compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti dei quali sono accertati  l'assenza  di  condanne
          per delitto non colposo  e  gli  altri  requisiti  previsti
          dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale.».