Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate 1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e' subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.». - Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773: «Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». «Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.».