Art. 7 Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali 1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 260-quater.- 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente titolo e puo' essere consultata, a richiesta delle amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».