Art. 7
Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono
disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva
centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione
e sentito l'Ente nazionale di unificazione.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 260-quater del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 260-quater.- 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno la Commissione consultiva centrale per le
attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e'
presieduta da un prefetto ed e' composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della
polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione
della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente
alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal
Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di vigilanza
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna
delle organizzazioni degli istituti di investigazione
privata e di quelli per la raccolta delle informazioni
commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre,
designati dalle associazioni rappresentative del sistema
bancario, del sistema delle assicurazioni private e del
sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un
funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle
riunioni della Commissione anche congiuntamente ai
titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli
schemi di decreto ministeriale previsti dal presente titolo
e puo' essere consultata, a richiesta delle amministrazioni
interessate, su tutte le questioni di carattere generale
concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134
della legge.
6. Nell'ambito della Commissione possono essere
costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro"
ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e
per la tenuta dei registri di qualificazione professionale
degli operatori nei diversi settori della sicurezza
privata.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».