Art. 7 
 
 
          Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali 
 
  1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto  sono
disposte  con  Regolamento   emanato   con   decreto   del   Ministro
dell'interno,  acquisito  il  parere  della  Commissione   consultiva
centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione
e sentito l'Ente nazionale di unificazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  260-quater  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635: 
              «Art. 260-quater.- 1. E' istituita presso il  Ministero
          dell'interno la  Commissione  consultiva  centrale  per  le
          attivita' di cui all'articolo  134  della  legge.  Essa  e'
          presieduta da un prefetto ed e' composta: 
                a) dal direttore dell'Ufficio per  gli  affari  della
          polizia amministrativa e  sociale  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; 
                b) da un questore; 
                c)  da  tre  esperti  designati  dall'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, di cui  almeno  uno  appartenente
          alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; 
                d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal
          Ministero della giustizia,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche  sociali   e   dal   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                e) da non piu' di un esperto  designato  da  ciascuna
          delle   organizzazioni   degli   istituti   di    vigilanza
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
                f) da non piu' di un esperto  designato  da  ciascuna
          delle organizzazioni sindacali  delle  guardie  particolari
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
                g) da non piu' di un esperto  designato  da  ciascuna
          delle  organizzazioni  degli  istituti  di   investigazione
          privata e di quelli  per  la  raccolta  delle  informazioni
          commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
          nazionale, nel limite massimo di due; 
                h)  da  esperti,  in  numero  non  superiore  a  tre,
          designati dalle associazioni  rappresentative  del  sistema
          bancario, del sistema delle  assicurazioni  private  e  del
          sistema della grande distribuzione. 
              2. Le mansioni di  segretario  sono  esercitate  da  un
          funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              3. Il presidente ed i componenti della commissione sono
          nominati con decreto del Ministro dell'interno,  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati. Per  ciascun
          componente effettivo e' nominato un supplente. 
              4. I  componenti  supplenti  possono  partecipare  alle
          riunioni  della   Commissione   anche   congiuntamente   ai
          titolari, senza esercitarne le funzioni. 
              5. La Commissione  esprime  parere  obbligatorio  sugli
          schemi di decreto ministeriale previsti dal presente titolo
          e puo' essere consultata, a richiesta delle amministrazioni
          interessate, su tutte le questioni  di  carattere  generale
          concernenti le attivita' di cui agli  articoli  133  e  134
          della legge. 
              6.  Nell'ambito  della   Commissione   possono   essere
          costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di  lavoro"
          ristretti per gli approfondimenti di  carattere  tecnico  e
          per la tenuta dei registri di qualificazione  professionale
          degli  operatori  nei  diversi  settori   della   sicurezza
          privata. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».