Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli istituti autorizzati alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data,  adeguare
le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali  e  di
qualita' dei servizi alle disposizioni del  presente  decreto  e  dei
relativi allegati. 
  2. Per i  requisiti  formativi  minimi  ad  indirizzo  giuridico  e
professionale  degli  investigatori  privati  e   degli   informatori
commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  2,
lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi. 
  3. In caso di richiesta di estensione di  licenza  le  disposizioni
del presente decreto sono immediatamente esecutive. 
  4. Gli istituti autorizzati alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di  piu'
autorizzazioni, ai sensi dell'articolo  134  del  Testo  unico  delle
leggi di  pubblica  sicurezza,  debbono  unificare  le  attivita'  in
un'unica  licenza  rilasciata  dal  Prefetto  della   provincia   ove
l'istituto ha eletto la sede principale. 
  5.  Le  Amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   agli
adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e  delle
relative  tabelle  tecniche  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore al trentesimo giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72