Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del
presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare
le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di
qualita' dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei
relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e
professionale degli investigatori privati e degli informatori
commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni
del presente decreto sono immediatamente esecutive.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu'
autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attivita' in
un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove
l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli
adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle
relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore al trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72