Art. 2 
 
 
             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 
 
  1. Gli articoli 117, 118, 119 e  121  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  sono  abrogati;  le  relative
soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2. 
  2.  In  conseguenza  delle  abrogazioni  di  cui  al  comma  1,  le
competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale  e
non dirigenziale  delle  direzioni  generali  soppresse,  cosi'  come
rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il
decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113,  comma  4,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  90  del   2010,
nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle  direzioni
generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera  b),  in  materia  di  sanita'  militare,  nell'ambito  delle
strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato  maggiore  della
difesa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269 
 
          Note all'art. 2: 
              - Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 90  del  2010,  abrogati
          dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata
          in vigore del decreto  di  cui  al  comma  2  dell'art.  2,
          recavano, rispettivamente: 
              «Direzione   generale   degli   armamenti   terrestri»,
          «Direzione generale degli armamenti navali», 
              «Direzione  generale  degli   armamenti   aeronautici»,
          «Direzione generale della sanita' militare». 
              - Per il testo dell'art. 113, comma 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si vedano
          le note all'art. 1.