Art. 10 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante
o   del   suo   mandatario   o,   in   mancanza   di    quest'ultimo,
dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o  dal  servizio,
dei prodotti immessi sul mercato, o messi in  servizio,  privi  della
marcatura CE e della dichiarazione di conformita'. 
  2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che  un  prodotto,
benche' munito della marcatura CE, possa essere non conforme,  ovvero
qualora il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  o,  in  mancanza  di
quest'ultimo,   l'importatore,   non   consentano    la    tempestiva
acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della
relativa  documentazione  tecnica  per   le   necessarie   verifiche,
l'autorita'  competente,  previa  diffida,  dispone  il  divieto   di
commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario
all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque,  per  un
periodo non superiore a sessanta giorni. 
  3. Ove sia constatato, a seguito delle  procedure  di  controllo  e
verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benche' munito della
marcatura CE e della dichiarazione di conformita',  non  e'  conforme
alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento  che  da'
attuazione alla medesima misura,  l'autorita'  competente  ordina  al
fabbricante o al  suo  mandatario,  o  in  mancanza  di  quest'ultimo
all'importatore, di rendere tale prodotto  conforme  alla  misura  di
esecuzione applicabile. Se la mancanza di  conformita'  del  prodotto
non e' sanabile o persiste oltre il  termine  assegnato,  l'autorita'
competente,  con  provvedimento   motivato,   ne   vieta   o   limita
l'immissione sul mercato ovvero la messa in  servizio,  a  cura  e  a
spese del  fabbricante  o  del  suo  mandatario  o,  in  mancanza  di
quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto  di  immissione  o
ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri. 
  4. Il provvedimento che limita o  vieta  l'immissione  sul  mercato
ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i  motivi  che  ne
sono  all'origine  ed   e'   notificato   entro   centoventi   giorni
dall'accertamento, al fabbricante  o  al  suo  mandatario,  che  sono
contestualmente informati  dei  possibili  mezzi  di  ricorso  e  dei
termini per la loro proposizione. 
  5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e  gli
altri Stati membri  in  merito  a  qualsiasi  provvedimento  adottato
conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare,  se
la non conformita' e' riconducibile: 
    a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura  di
esecuzione applicabile; 
    b) all'applicazione scorretta  delle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 13, comma 2; 
    c) a carenze delle norme  armonizzate  di  cui  all'articolo  13,
comma 2.