Art. 15 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1. L'Autorita' competente collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.
Note all'art. 15: - Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse.