Art. 15 
 
       Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 
 
  1. L'Autorita' competente collabora con le  Autorita'  responsabili
dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,  negli  altri  Stati  membri  e
scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte  ad
agevolare  l'attuazione  del  presente  decreto  e,  in  particolare,
l'applicazione dell'articolo 10. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note  alle
          premesse.