Art. 10 Estensione dell'abilitazione 1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a). 2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a). 3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1). 4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.