Art. 11 
 
                      Disciplina delle assenze 
 
  1. In ciascuno  dei  corsi  di  formazione  iniziale  di  cui  agli
articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui  all'articolo
10 non e' consentito un numero di  assenze  superiore  al  dieci  per
cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun  corso.  La
percentuale  del  dieci  per  cento  e'  arrotondata  all'ora  intera
superiore. Non sono  consentite  assenze  alle  lezioni  della  parte
pratica  di  programma,  ove  prevista,  ed  eventuali  assenze  sono
recuperate. 
  2. In ciascuno dei  corsi  di  formazione  periodica  di  cui  agli
articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza. 
  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non
consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.