Art. 11 Disciplina delle assenze 1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non e' consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento e' arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate. 2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.