Art. 12 
 
                   Docenti dei corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure
professionali: 
    a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      1) diploma di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze  politiche,
scienze dell'amministrazione; 
      2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle  sub
lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di  cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto  2004,  n.
196; 
      3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti  classi  di
cui al decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2007,  n.
155: scienze dei servizi giuridici,  scienze  dell'amministrazione  e
dell'organizzazione,   scienze   politiche    e    delle    relazioni
internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca
scientifica e tecnologica, n. 509 del  3  novembre  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,  come  modificato  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, n. 270  del  22  ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266; 
      4) laurea magistrale in giurisprudenza; 
      5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi  di
cui al citato decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
16 marzo 2007:  scienze  della  politica,  relazioni  internazionali,
scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti
ai  sensi  del   citato   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  n.  509
del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  n.  270  del  22
ottobre 2004; 
    b)  insegnante   di   autoscuola   con   esercizio   continuativo
dell'attivita' almeno negli ultimi cinque anni; 
    c) istruttore di guida con esercizio continuativo  dell'attivita'
almeno negli ultimi cinque anni; 
    d) medico iscritto all'Ordine; 
    e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi  di
almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente
secondo la tabella di equiparazione di  cui  al  citato  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5  maggio
2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica  della
comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine; 
      2) laurea magistrale di cui  al  citato  decreto  del  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca,  16  marzo  2007,  ovvero  lauree
corrispondenti   ai   sensi   del   citato   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come  modificato  dal  citato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine; 
    f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi  di
almeno  cinque  anni,  ovvero  di  una  delle  lauree  specialistiche
corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui  al  citato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine; 
      2) laurea magistrale di cui  al  citato  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica, 16 marzo  2007,  ovvero
lauree corrispondenti  ai  sensi  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come  modificato  dal  citato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine; 
    g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di
studi di almeno  quattro  anni,  ovvero  della  laurea  specialistica
corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui  al  citato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, 5 maggio 2004; 
      2) laurea magistrale in fisica di cui  al  citato  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007,
ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come  modificato  dal  citato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004. 
  2. I  corsi  di  formazione  periodica  sono  svolti  dalle  figure
professionali indicate al comma 1, secondo le competenze  di  seguito
specificate: 
    a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  a),
e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere  o
psicologo; 
    b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  b),
e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto  di
cui al comma 1 lettera a); 
    c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  c),
e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c):  ingegnere  e
psicologo; 
    d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  d),
e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.