Art. 13 Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica 1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalita' e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto. 2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attivita' ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi. 3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.