Art. 13 
 
Corsi   di   formazione   iniziale,   periodica   e   di   estensione
  dell'abilitazione svolti  da  autoscuole  e  centri  di  istruzione
  automobilistica 
 
  1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica  di  cui
all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo  20,  comma  5,
lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono  i  corsi  di
formazione iniziale e periodica degli insegnanti e  degli  istruttori
delle autoscuole ed i corsi di estensione  dell'abilitazione,  presso
le proprie sedi, secondo i programmi, le modalita' e le dotazioni  di
docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio  di
un corso alla regione o  alla  provincia  autonoma,  territorialmente
competente in ragione della sede  dell'autoscuola  o  del  centro  di
istruzione  automobilistica,  al   fine   di   favorire   l'esercizio
dell'attivita' ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi. 
  3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  agli  articoli  2,
comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.