Art. 2 
 
             Corso di formazione iniziale per insegnante 
 
  1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  di  insegnante,  sono   ammessi   i
candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. 
  2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede  di  un
soggetto autorizzato o  accreditato  dalla  regione  territorialmente
competente ovvero dalle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  in
ragione del luogo in cui ha  sede  il  soggetto  stesso,  di  seguito
definito soggetto  accreditato,  sulla  base  del  programma  di  cui
all'allegato 1. Il corso  e'  articolato  in  una  parte  teorica  di
centoquarantacinque ore. La parte di lezione  afferente  all'uso  del
cronotachigrafo e del rallentatore di velocita'  puo'  essere  svolta
anche tramite l'uso di sistemi multimediali. 
  3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso,
rilascia all'allievo un  attestato  di  frequenza,  i  cui  contenuti
minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare  in  allegato
all'istanza di ammissione all'esame, e  trasmette  l'elenco  completo
degli  attestati  rilasciati  per  ciascun   corso   alla   provincia
territorialmente competente.