Art. 3 Esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante 1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalita' previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi: a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema e' assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 3. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.