Art. 3 
 
         Esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante 
 
  1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di
insegnante si svolgono secondo  le  modalita'  previste  al  punto  5
dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio  2002,  citato
in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25  marzo  2002,
n. 71. 
  2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie  di
cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi: 
    a) il candidato compila due schede d'esame, di  quaranta  domande
ciascuna, predisposte con  criterio  di  casualita'  sulla  base  dei
contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso
alla  prova  sub  lettera  b)  il  candidato  che  ha  commesso,  sul
complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori  superiore
a due; 
    b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e  nel  tempo
minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito  dalla
commissione d'esame,  tre  temi  scelti  dalla  commissione  tra  gli
argomenti del  programma  d'esame.  Ad  ogni  tema  e'  assegnato  un
punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase  il  candidato
che ha ottenuto un punteggio  per  ciascuna  prova  non  inferiore  a
cinque e complessivo, sulle  tre  prove,  non  inferiore  a  diciotto
rispetto al punteggio massimo di trenta; 
    c) il candidato simula una lezione  di  teoria  su  un  argomento
scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta  fase  il  candidato
che ha ottenuto un punteggio non inferiore  a  diciotto  rispetto  al
punteggio massimo di trenta; 
    d) il candidato sostiene una  prova  orale  sugli  argomenti  del
programma d'esame. Supera la prova il candidato che  ha  ottenuto  un
punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio  massimo  di
trenta. 
  3. L'esito positivo dell'esame e'  annotato  su  un  attestato  che
comprova la conseguita abilitazione.