Art. 5 Abilitazioni di istruttore 1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a: a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonche' per la loro revisione; b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonche' per la loro revisione. 2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.