Art. 5 
 
                     Abilitazioni di istruttore 
 
  1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a: 
    a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni
necessarie per la guida di tutti  i  veicoli  a  motore  e  rimorchi,
nonche' per la loro revisione; 
    b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore  e  rimorchi,  ad
eccezione dei ciclomotori  e  dei  motocicli,  nonche'  per  la  loro
revisione. 
  2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123,  comma
5, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  puo'  conseguire  l'abilitazione  di
istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
6, lettera d), punto d3). 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.