Art. 6 
 
   Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore 
 
  1. I requisiti  per  conseguire  l'abilitazione  di  istruttore  di
autoscuola sono i seguenti: 
    a) eta' non inferiore a ventuno anni; 
    b) diploma di istruzione di secondo grado; 
    c)   non   essere   stato   dichiarato   delinquente    abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto  a  misure
amministrative di sicurezza personale o alle  misure  di  prevenzione
previste dall'articolo 120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    d) patente di guida comprendente: 
      1) almeno le categorie A, B,  C+E  e  D,  ad  esclusione  delle
categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo  5,  comma
1, lettera a); 
      2) almeno  le  categorie  B,  C+E  e  D,  ad  esclusione  delle
categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b); 
      3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per
gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art.  120,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.