Art. 6 Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 1.