Art. 7 Corso di formazione iniziale per istruttore 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. 2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso e' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. 3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente. 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche: a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³; b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h; c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocita' dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi; d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocita' dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi; e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e dotato di ABS.