Art. 7 
 
             Corso di formazione iniziale per istruttore 
 
  1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  di  istruttore,  sono   ammessi   i
candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. 
  2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla  regione
territorialmente competente ovvero dalle province autonome di  Trento
e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede  il  soggetto  stesso,
sulla  base  del  programma  di  cui  all'allegato  2.  Il  corso  e'
articolato in una parte teorica di ottanta ore,  comune  a  tutte  le
abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di  quaranta
ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di
trentadue ore per gli istruttori di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b). Gli istruttori di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  sono
esonerati dalla parte pratica del corso. 
  3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso,
rilascia all'allievo un  attestato  di  frequenza,  i  cui  contenuti
minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare  in  allegato
all'istanza di ammissione all'esame, e  trasmette  l'elenco  completo
degli  attestati  rilasciati  per  ciascun   corso   alla   provincia
territorialmente competente. 
  4. I veicoli sui quali si svolge la parte  pratica  del  corso,  ad
eccezione dei motocicli, sono condotti  da  un  istruttore  abilitato
titolare della patente  di  categoria  richiesta  per  la  guida  del
veicolo stesso; sono  muniti  di  doppi  comandi,  ad  eccezione  dei
motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche: 
    a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata  superiore  o
uguale a 600 cm³; 
    b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto  alla  prova  per  il
conseguimento della  patente  di  categoria  B,  con  almeno  quattro
sportelli, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h; 
    c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della
patente della categoria C avente massa  massima  autorizzata  pari  o
superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri,
larghezza pari o superiore a 2,40  metri  capace  di  sviluppare  una
velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS,  di  un
cambio di velocita' dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti;
lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone  chiuso
di altezza e di larghezza almeno  pari  a  quelle  della  cabina.  Il
veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui  all'articolo
8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con  una  massa  effettiva  di
almeno 10.000 chilogrammi; 
    d) (cat. CE): autoarticolato,  o  un  autotreno  composto  da  un
veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente  per  la
categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a
7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari
o superiore a 20.000 chilogrammi, la  lunghezza  complessiva  pari  o
superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40  metri,
i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocita' di  almeno
80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocita' dotato di
almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del
complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia  l'autoarticolato
che l'autotreno devono essere presentati  all'esame  pratico  di  cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso  c3),  con  una  massa
effettiva di almeno 15.000 chilogrammi; 
    e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della
patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a  10  metri,
di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h e dotato di ABS.