Art. 8 Esame di idoneita' per l'abilitazione di istruttore 1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalita' previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove: a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacita' di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalita': 1) capacita' di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2) capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b); 3) capacita' di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o piu' soggetti, titolari di una o piu' patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie. 3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.