Art. 8 
 
         Esame di idoneita' per l'abilitazione di istruttore 
 
  1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di
istruttore si svolgono  da  parte  delle  Commissioni  e  secondo  le
modalita' previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti  locali
del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 
  2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie  di
cui all'allegato 2 e si articola in tre prove: 
    a) il candidato compila due schede d'esame, di  quaranta  domande
ciascuna, predisposte con  criterio  di  casualita'  sulla  base  dei
contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso
alla  prova  sub  lettera  b)  il  candidato  che  ha  commesso,  sul
complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori  superiore
a due; 
    b) seconda prova: il candidato sostiene  una  prova  orale  sugli
argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva  il
candidato che ha ottenuto  un  punteggio  non  inferiore  a  diciotto
rispetto al punteggio massimo di trenta; 
    c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove  pratiche
per dimostrare la propria capacita' di istruzione. Supera la prova il
candidato che  ha  ottenuto  un  punteggio  per  ciascuna  prova  non
inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove,  non  inferiore  a
diciotto rispetto  al  punteggio  massimo  di  trenta.  Le  prove  si
svolgono con le seguenti modalita': 
      1)  capacita'  di  istruzione  alla  guida  di  veicoli   delle
categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato  per  lo
svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non  inferiore  a
600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al  comma
1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 
      2)  capacita'  di  istruzione  alla  guida  di  veicolo   della
categoria B, condotto da un componente della commissione  di  cui  al
comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B,  per  il
conseguimento delle abilitazioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettere a) e b); 
      3)  capacita'  di  istruzione  alla  guida  su  veicolo   della
categoria C+E o D, a scelta della commissione  di  cui  al  comma  1,
condotto da un  componente  della  stessa  che  funge  da  allievo  e
titolare di patente adeguata alla guida  del  veicolo  sul  quale  si
svolge la prova, per  il  conseguimento  delle  abilitazioni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella  commissione  d'esame
deve essere assicurata, attraverso uno o piu' soggetti,  titolari  di
una o piu' patenti superiori,  la  presenza  di  membri  abilitati  a
svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di  categoria
C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacita'  di  istruzione
alla guida di veicoli di corrispondenti categorie. 
  3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore  di
cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di  cui
al comma 2, lettere a) e b). 
  4. L'esito positivo dell'esame e'  annotato  su  un  attestato  che
comprova la conseguita abilitazione.