Art. 9 Corsi di formazione periodica di istruttore 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.