Art. 9 
 
             Corsi di formazione periodica di istruttore 
 
  1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8  e  l'istruttore
gia' abilitato ai sensi della  previgente  normativa  frequentano  un
corso di formazione periodica della durata di  otto  ore,  presso  un
soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero
dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo  in
cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni  dalla
data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'istruttore non  in  regola  con  gli  obblighi  di  formazione
periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di
un'autoscuola o di un  centro  di  istruzione  automobilistica  prima
della frequenza di tale corso. La violazione  delle  disposizioni  di
cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 
  3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: 
    a) il mantenimento e il miglioramento delle  competenze  generali
degli istruttori; 
    b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 
    c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale,
in particolare il  comportamento  dei  giovani  conducenti,  compresa
l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; 
    d)  i  nuovi  sviluppi  dei   metodi   di   insegnamento   e   di
apprendimento. 
  4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere
corsi di formazione periodica per  istruttori  che  siano  parte  del
proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi  sei
mesi. 
  5. La frequenza del  corso  di  formazione  periodica  e'  annotata
sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.