Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo  1  applicano
il presente regolamento relativamente all'attivita' lavorativa svolta
in luogo isolato come definita dall'articolo 3. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano  anche  al
personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile  in
esercizio e vuoto. 
  3. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo  1  applicano
le disposizioni del decreto n. 388 del 2003  all'interno  della  sede
aziendale o unita' produttiva.