Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attivita' lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto. 3. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unita' produttiva.