Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003,  n.  388,  di
adozione del regolamento recante  disposizioni  sul  pronto  soccorso
aziendale, in attuazione  dell'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 
    b) ambito ferroviario: il materiale rotabile  e  l'infrastruttura
ferroviaria ove  si  svolgono  le  attivita'  proprie  dell'esercizio
ferroviario  nonche'  gli  impianti   degli   operatori   ferroviari,
strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di  ricovero  e
manutenzione necessari all'esercizio ferroviario; 
    c) attivita' lavorativa in  ambito  ferroviario:  ogni  attivita'
lavorativa,  comprese  quelle  proprie  del  trasporto   ferroviario,
purche' sia svolta in ambito ferroviario; 
    d) attivita' lavorativa in ambito  ferroviario  svolta  in  luogo
isolato: ogni attivita' lavorativa in ambito  ferroviario  svolta  in
luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unita' produttive, ove  non
esistono posti permanenti  di  pronto  soccorso.  Rientrano  in  tale
fattispecie le attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n.  388
          si veda nelle premesse. 
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 19 settembre 1994,  n.  626  «Attuazione  delle
          direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,  89/655/CEE,  89/656/CEE,
          90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  93/88/CEE,
          95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,    99/38/CE,    99/92/CE,
          2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti
          il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute   dei
          lavoratori durante il  lavoro,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O. cosi' recita: 
              «3. Le caratteristiche  minime  delle  attrezzature  di
          pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
          formazione  sono  individuati  in  relazione  alla   natura
          dell'attivita', al numero  dei  lavoratori  occupati  e  ai
          fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita',
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  funzione
          pubblica    e    dell'industria,    del     commercio     e
          dell'artigianato,   sentiti   la   commissione   consultiva
          permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».