Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attivita' proprie dell'esercizio ferroviario nonche' gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario; c) attivita' lavorativa in ambito ferroviario: ogni attivita' lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purche' sia svolta in ambito ferroviario; d) attivita' lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attivita' lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unita' produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n. 388 si veda nelle premesse. - Il testo del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O. cosi' recita: «3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».