Art. 6 
 
 
                  Formazione per il primo soccorso 
 
  1. Il datore  di  lavoro  provvede,  con  cadenza  triennale,  alla
formazione del personale che impiega nelle  attivita'  lavorative  di
cui ai commi 1 e 2  dell'articolo  2  al  fine  di  fornire  adeguate
informazioni sulle procedure di richiesta di pronto  soccorso,  sulle
tecniche  di  primo  intervento  sanitario  e  sull'uso  dei  presidi
contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresi'  il
fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche  e  delle
nozioni di base utili per riconoscere  i  sintomi  di  una  emergenza
sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di
formazione e' organizzato in via preventiva rispetto all'impiego  del
predetto personale. 
  2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore  ed  e'
svolto da personale  medico  nonche',  per  le  parti  del  programma
relative   alle   procedure,   da   personale   esperto   dell'ambito
ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato  1.  Per  il
personale di macchina e viaggiante il corso di formazione  ha  durata
non inferiore a otto ore per consentire un  maggiore  approfondimento
relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso. 
  3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di
entrata in vigore del presente regolamento, purche' la  durata  degli
stessi non sia inferiore alle quattro ore e  si  siano  svolti  sugli
argomenti di cui all'allegato 1.