IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 195, comma  2,  lettera  q),  del
predetto decreto, che prevede  l'individuazione  della  misura  delle
sostanze  assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testata   da
Universita' o Istituti  specializzati,  di  cui  devono  dotarsi  gli
impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,  deposito
e sostituzione di accumulatori al fine  di  prevenire  l'inquinamento
del  suolo,  del  sottosuolo  e  di  evitare  danni  alla  salute   e
all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della
dimensione degli  impianti,  del  numero  degli  accumulatori  e  del
rischio  di  sversamento  connesso  alla   tipologia   dell'attivita'
esercitata; 
  Visto  il  successivo  comma  4  dell'articolo  195   del   decreto
legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al
comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e  dell'interno
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri  della  attivita'  produttive,
della salute e  dell'interno,  con  decreto  del  2  maggio  2006  ha
adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di  cui
debbono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo   stoccaggio,   alla
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori; 
  Considerato altresi' che  il  decreto  non  e'  stato  adottato  in
conformita' con quanto previsto dal comma 4,  dell'articolo  195  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 dello stesso  decreto  ministeriale,  non  e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Ravvisata la necessita'  di  adottare  le  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera  q)  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 con le modalita'  previste  dalla  legge  di  autorizzazione
anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori  del
settore nonche' alle autorita' deputate al controllo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  22
febbraio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La determinazione  della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti da utilizzare nei casi  di  fuoriuscita  di  soluzione
acida contenuta negli accumulatori  al  piombo  presso  gli  impianti
destinati  allo  stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,   deposito   e
sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo  195,
comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al  presente
decreto. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 24 gennaio 2011 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                            Prestigiacomo 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Romani 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 1, foglio n. 235 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e  4  dell'art.  195,
          del citato decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante «Norme in  materia  ambientale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: 
              «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
                a) l'indicazione dei criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art.  178,
          comma 5; 
                b) l'adozione delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
                c) la determinazione dei limiti di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
                d) la determinazione e la disciplina delle  attivita'
          di recupero dei prodotti  di  amianto  e  dei  beni  e  dei
          prodotti contenenti amianto, mediante decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive; 
                e)  la  determinazione  dei  criteri  qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due  anni,  si
          applica esclusivamente una tariffazione  per  le  quantita'
          conferite al servizio di gestione dei  rifiuti  urbani.  La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel rispetto del principio della  copertura  integrale  dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo  conto
          anche della natura dei rifiuti del tipo,  delle  dimensioni
          economiche e operative delle attivita' che li producono.  A
          tale  tariffazione  si  applica  una   riduzione,   fissata
          dall'amministrazione   comunale,   in   proporzione    alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di aver avviato al recupero tramite  soggetto  diverso  dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti  urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle   aree
          produttive, compresi i magazzini  di  materie  prime  e  di
          prodotti finiti, salvo i  rifiuti  prodotti  negli  uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;  allo  stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si formano nelle strutture di vendita  con  superficie  due
          volte superiore ai limiti  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo n. 114  del  1998.  Per
          gli imballaggi secondari e terziari  per  i  quali  risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti urbani e  l'avvio  a  recupero  e  riciclo  diretto
          tramite soggetti autorizzati, non si  applica  la  predetta
          tariffazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definiti  entro
          novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai  rifiuti
          urbani; 
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
                g) la determinazione dei requisiti e delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione  delle  garanzie  finanziarie  in  favore
          delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
          soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui  all'art.
          212, secondo la modalita' di cui al comma  9  dello  stesso
          articolo; 
                h) la definizione del modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'art. 193 e  la  regolamentazione  del
          trasporto dei rifiuti; 
                i) l'individuazione delle tipologie  di  rifiuti  che
          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
                l) l'adozione di un modello uniforme del registro  di
          cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso; 
                m)  l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a); 
                n) l'aggiornamento degli Allegali alla  parte  quarta
          del presente decreto; 
                o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico  come  fertilizzante,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  e  del  prodotto  di
          qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
                p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta
          dell'autorita' marittima nella cui zona  di  competenza  si
          trova il porto  piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere
          effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto  da  cui
          parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
                q)  l'individuazione  della  misura  delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
                r) l'individuazione e  la  disciplina,  nel  rispetto
          delle  norme  comunitarie   ed   anche   in   deroga   alle
          disposizioni della parte quarta del  presente  decreto,  di
          forme di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
          per la raccolta e il trasporto di specifiche  tipologie  di
          rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente
          dagli utenti finali dei beni che  originano  i  rifiuti  ai
          produttori,  ai  distributori,  a   coloro   che   svolgono
          nativita' di istallazione e manutenzione presso  le  utenze
          domestiche dei beni stessi o ad impianti  autorizzati  alle
          operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5,  R6
          e  R9  dell'Allegato  C  alla  parte  quarta  del  presente
          decreto,   da   adottarsi   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disciplina; 
                s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
                t)    predisposizione    di    linee    guida     per
          l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni
          di recupero e smaltimento  da  inserire  nei  provvedimenti
          autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in
          conformita'  a  quanto  disciplinato   in   materia   dalla
          direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
                u) individuazione dei  contenuti  tecnici  minimi  da
          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli
          articoli 208, 209, 211; 
                v)    predisposizione    di    linee    guida     per
          l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri  e
          delle  metodologie  per  la  classificazione  dei   rifiuti
          pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta  del
          presente decreto. 
              3. (Omissis). 
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del  presente  decreto,  le  norme  regolamentari  e
          tecniche  di  cui  al  comma  2  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
          predette  norme  riguardino  i  rifiuti  agricoli   ed   il
          trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con  i
          Ministri delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti.». 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».