Art. 12
Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con
gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui
alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non
puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento
del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di
cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato
al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni,
ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al
trasferimento.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art. 7. Attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative.
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire le funzioni
amministrative da loro esercitate alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuendo
a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato soltanto
quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di
esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi
funzionali o economici o per esigenze di programmazione o
di omogeneita' territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni
degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della
promozione dello sviluppo economico e della gestione dei
servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province,
Comuni e Comunita' montane favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarieta'. In ogni caso, quando sono
impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai
Comuni, che le esercitano in forma singola o associata,
anche mediante le Comunita' montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai
fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base
degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da
concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,
il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al
Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria
annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno
dei predetti disegni di legge deve essere corredato da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20
giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato,
regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle
indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le
Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite.
Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni
amministrative continuano ad essere esercitate secondo le
attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti
salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti
riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni
raccolti dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma
la potesta' delle Regioni a statuto speciale,
nell'esercizio della loro competenza, di adottare
particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione
relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale
anche degli studi condotti in materia dal Ministero
dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di
collaborazione alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria
e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,
anche da Comuni, Province e Citta' metropolitane.
8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati,
salva diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio
delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e
delle Province a livello regionale. I predetti componenti
sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche,
finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in
carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei
predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della
Regione. La nomina e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo
comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
9."