Art. 13 
 
 
               Fondo perequativo per comuni e province 
 
  1. Per il finanziamento delle spese dei comuni  e  delle  province,
successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle
spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel  bilancio  dello
Stato  un  fondo  perequativo,   con   indicazione   separata   degli
stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti  per  le  province,  a
titolo di concorso  per  il  finanziamento  delle  funzioni  da  loro
svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  e
per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite,
salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
le modalita' di alimentazione  e  di  riparto  del  fondo.  Il  fondo
perequativo a favore dei comuni e' alimentato da  quote  del  gettito
dei  tributi  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e   2,   e   dalla
compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2.  Tale  fondo  e'
articolato in due  componenti,  la  prima  delle  quali  riguarda  le
funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la  seconda  le  funzioni   non
fondamentali. Le predette quote sono divise in  corrispondenza  della
determinazione  dei  fabbisogni  standard  relativi   alle   funzioni
fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per il riferimento al testo dell'art. 13  della  citata
          legge n. 42 del 2009 si veda nelle note alle premesse.