Art. 14
Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni
finanziarie e norme transitorie
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente
decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente
decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in
conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata
legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle
regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito
degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al
gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni
ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali
delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto
anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali
istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette
autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e
province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al
gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente
decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei
comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del
presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza
pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009,
in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente
decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto
limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa
concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la
tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31
marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n.
296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle
indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i decreti
legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009,
e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione
fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle
risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014,
l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo e' calcolata
con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione
delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le
predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo
sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n.
42 del 2009:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per
l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo."
Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire
con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
dati concernenti i bilanci di previsione, le relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della gia'
citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica come organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata
«Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei
diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano
il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la
determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di
premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli
interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata."
Si riporta il testo dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 196 del 2009:
"Art. 10 - Decisione di finanza pubblica
1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli
obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il
triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati
per i sottosettori del conto delle amministrazioni
pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni
per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla
valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti
programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione
di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche
tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo
di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei
prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e
programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte
discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e
delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di
uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma
1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di
massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche' le risorse
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzute, con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa
del settore statale;
d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni
di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie
necessarie a confermare normativamente, per il periodo di
riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di
politica economica e di bilancio adottati negli anni
precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto
interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla
lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al
netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure
una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i
sottosettori di cui al comma 1, nonche', in valore
assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e,
a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione
fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di
spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera
e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di
stabilita' interno e delle sanzioni per gli enti
territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto
previsto dal Patto di stabilita' interno;
g) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma
1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi
settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le
misure atte a realizzare il percorso di convergenza
previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei
quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto
delle competenze delle amministrazioni, e concorre al
raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla
Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di
rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per
l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto
potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del
conto economico delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di
aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari,
ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al
comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti
rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai
medesimi obiettivi che rendano necessari interventi
correttivi.
4. In apposita nota metodologica allegata alla
Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui
al comma 2, lettera b).
5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle
determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge, invia alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida
per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo
termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle
Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui
al primo periodo.
6. La Decisione di cui al comma 1 e' corredata delle
relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di
attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro
competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo
ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei
nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 7 e' esposta, in allegato, la ricognizione puntuale
di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse anche non statali che
concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento
finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali
viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle
opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto,
nonche' la previsione di avanzamento e di costo per gli
anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con
distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi
pluriennali per ciascuno degli anni del triennio
successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al
presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata
comunicazione e' prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5
per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' allegato
alla Decisione di cui al comma 1."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997:
"59. Potesta' regolamentare in materia di imposta
comunale sugli immobili.
1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i
comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i
terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento
alla quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato
all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente
iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della
riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ,
come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
l)
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n);
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici
tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono essere
attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2.
3."
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 si veda nelle
note all'art. 5.
Per il riferimento al comma 169 dell'art. 1 della legge
n. 296 del 2006 si veda nelle note all'art. 9.
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."