Art. 14 
  
  
Ambito  di  applicazione   del   decreto   legislativo,   regolazioni
                   finanziarie e norme transitorie 
  
  1. L'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle  imposte
erariali  sui  redditi  e  dall'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive. 
  2. Al fine di assicurare la neutralita'  finanziaria  del  presente
decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale  il  presente
decreto  si  applica  nel  rispetto  dei  rispettivi  statuti  e   in
conformita' con le procedure previste dall'articolo 27  della  citata
legge n. 42 del 2009, e in particolare: 
    a) nei casi in cui,  in  base  alla  legislazione  vigente,  alle
regioni a statuto speciale spetta una  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  ovvero  al  gettito
degli altri tributi erariali, questa si  intende  riferita  anche  al
gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; 
    b) sono stabilite la decorrenza e le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2  nei  confronti  dei  comuni
ubicati nelle regioni a  statuto  speciale,  nonche'  le  percentuali
delle compartecipazioni di  cui  alla  lettera  a);  con  riferimento
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si  tiene  conto
anche dei tributi da essa sostituiti. 
  3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome  che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita'  di
applicazione  delle  disposizioni  relative  alle  imposte   comunali
istituite con il  presente  decreto  sono  stabilite  dalle  predette
autonomie speciali in conformita'  con  i  rispettivi  statuti  e  le
relative norme di attuazione;  per  gli  enti  locali  ubicati  nelle
medesime regioni e province autonome non  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8;  alle  predette  regioni  e
province autonome spettano le devoluzioni e le  compartecipazioni  al
gettito delle  entrate  tributarie  erariali  previste  dal  presente
decreto nelle misure e  con  le  modalita'  definite  dai  rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i  medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 
  4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
applicazione  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  e  successive
modificazioni, e in  via  transitoria,  l'autonomia  di  entrata  dei
comuni.  Gli  elementi  informativi  necessari   all'attuazione   del
presente decreto  sono  acquisiti  alla  banca  dati  unitaria  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 
  5. In coerenza con quanto stabilito con  la  decisione  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196  del  2009,
in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva,  la
Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
decreto legislativo al fine di garantire  il  rispetto  del  predetto
limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al  Governo  le
eventuali misure correttive. 
  6. E' confermata la potesta' regolamentare in  materia  di  entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e  59  del  citato  decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal
presente provvedimento. 
  7. Sino  alla  revisione  della  disciplina  relativa  ai  prelievi
relativi alla gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  continuano  ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati  in  base  alla  normativa
concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di  adottare  la
tariffa integrata ambientale. 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le   delibere   di   variazione
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  pubblicazione  sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  citato  decreto
legislativo n. 360 del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione
avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la  delibera  afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo  stesso  anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro  il  31
marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni  caso,  gli   effetti   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge  n.
296 del 2006. 
  9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,  di  quelle
indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
504  del  1992,  nonche'  dei  compiti  attribuiti  con   i   decreti
legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del  2009,
e successive modificazioni, anche  al  fine  di  assistere  i  comuni
nell'attuazione del  presente  decreto  e  nella  lotta  all'evasione
fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni  Italiani  si  avvale  delle
risorse indicate  nell'articolo  10,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 504  del  1992.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,
l'aliquota percentuale indicata nel predetto  articolo  e'  calcolata
con riferimento al  gettito  annuale  prodotto  dall'imposta  di  cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' di attribuzione delle risorse  in  sostituzione  di  quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma. 
  10. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita'  per  l'acquisizione
delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta  sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a  che  le
predette  informazioni  non  sono  disponibili,  l'assegnazione   del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto per  ogni  comune  ha  luogo
sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per  il
numero degli abitanti di ciascun comune. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011 
  
                             NAPOLITANO 
    

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo

                                Calderoli,      Ministro per       la
                                semplificazione normativa

                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale

                                Maroni, Ministro dell'interno

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione



    
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge  n.
          42 del 2009: 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi  stabilito   per
          l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo  2
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio della spesa storica di cui all'articolo  2,  comma
          2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all'articolo  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo." 
              Si riporta il testo  dell'art.  13  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  accessibile  alle  stesse
          amministrazioni pubbliche secondo  modalita'  da  stabilire
          con appositi decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti   la   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica e il Centro  nazionale
          per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
          dati concernenti  i  bilanci  di  previsione,  le  relative
          variazioni,  i  conti  consuntivi,  quelli  relativi   alle
          operazioni  gestionali,  nonche'  tutte   le   informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della  gia'
          citata legge n. 42 del 2009: 
              "Art. 5. (Conferenza permanente  per  il  coordinamento
          della finanza pubblica) 
              1.  I  decreti  legislativi  di  cui   all'articolo   2
          prevedono  l'istituzione,  nell'ambito   della   Conferenza
          unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
          della  finanza   pubblica   come   organismo   stabile   di
          coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata
          «Conferenza», di  cui  fanno  parte  i  rappresentanti  dei
          diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano
          il funzionamento e  la  composizione,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  la  Conferenza  concorre  alla  definizione   degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  per  comparto,  anche  in
          relazione  ai   livelli   di   pressione   fiscale   e   di
          indebitamento; concorre alla  definizione  delle  procedure
          per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
          finanza pubblica e promuove l'attivazione  degli  eventuali
          interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,  in
          particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
          convergenza  di  cui  all'articolo  18;  verifica  la  loro
          attuazione   ed   efficacia;   avanza   proposte   per   la
          determinazione degli indici di virtuosita' e  dei  relativi
          incentivi;  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi   di
          premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
          loro funzionamento; 
              b)  la  Conferenza  propone  criteri  per  il  corretto
          utilizzo  dei  fondi  perequativi   secondo   principi   di
          efficacia,  efficienza  e   trasparenza   e   ne   verifica
          l'applicazione; 
              c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per  gli
          interventi di cui all'articolo 16; 
              d) la Conferenza assicura  la  verifica  periodica  del
          funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni, ivi  compresa  la
          congruita' di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera  d);
          assicura altresi' la verifica delle  relazioni  finanziarie
          tra i livelli diversi  di  governo  e  l'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie di ciascun livello di governo  rispetto
          alle funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
          adeguamenti del sistema; 
              e) la Conferenza verifica  la  congruita'  dei  dati  e
          delle basi informative finanziarie  e  tributarie,  fornite
          dalle amministrazioni territoriali; 
              f) la Conferenza mette a disposizione del Senato  della
          Repubblica,  della  Camera  dei  deputati,   dei   Consigli
          regionali e di quelli delle  province  autonome  tutti  gli
          elementi informativi raccolti; 
              g) la Conferenza si avvale  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo  svolgimento
          delle attivita' istruttorie e  di  supporto  necessarie;  a
          tali  fini,  e'  istituita  una  banca  dati   comprendente
          indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di  qualita'  dei
          servizi, utilizzati per definire i  costi  e  i  fabbisogni
          standard e gli obiettivi di servizio nonche'  per  valutare
          il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
              h)   la   Conferenza   verifica    periodicamente    la
          realizzazione del percorso di convergenza  ai  costi  e  ai
          fabbisogni standard nonche' agli obiettivi  di  servizio  e
          promuove la conciliazione degli  interessi  tra  i  diversi
          livelli di governo interessati all'attuazione  delle  norme
          sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto   e   di
          valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata." 
              Si riporta il testo  dell'art.  10  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 10 - Decisione di finanza pubblica 
              1. La Decisione di finanza  pubblica,  come  risultante
          dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene  gli
          obiettivi  di  politica  economica  e   il   quadro   delle
          previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il
          triennio successivo e definisce  gli  obiettivi  articolati
          per  i  sottosettori  del   conto   delle   amministrazioni
          pubbliche  relativi  alle  amministrazioni  centrali,  alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna  le  previsioni
          per l'anno in corso. 
              2. Nella Decisione  di  cui  al  comma  1,  oltre  alla
          valutazione  degli  eventuali  scostamenti  rispetto   agli
          obiettivi macroeconomici fissati nei  precedenti  documenti
          programmatici e alle previsioni contenute  nella  Relazione
          di cui all'articolo 12, sono riportati: 
              a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia,  le  previsioni  macroeconomiche
          tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del  periodo
          di riferimento,  con  evidenziazione  dei  contributi  alla
          crescita delle diverse  determinanti,  dell'evoluzione  dei
          prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento  dei  conti
          con  l'estero;  l'esplicitazione  dei  parametri  economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali  e
          programmatici; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte
          discrezionale della spesa, sull'invarianza  dei  servizi  e
          delle prestazioni offerte,  dei  flussi  di  entrata  e  di
          uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma
          1, al netto e al lordo delle eventuali  misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche,  con  una  indicazione  di
          massima  anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le   risorse
          destinate allo sviluppo  delle  aree  sottoutilizzute,  con
          evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  le  previsioni  tendenziali  del  saldo  netto   da
          finanziare del bilancio dello Stato e del  saldo  di  cassa
          del settore statale; 
              d) una indicazione di massima, accanto alle  previsioni
          di cui alle lettere b)  e  c),  delle  risorse  finanziarie
          necessarie a confermare normativamente, per il  periodo  di
          riferimento del documento, gli impegni e gli interventi  di
          politica  economica  e  di  bilancio  adottati  negli  anni
          precedenti per i principali settori di spesa; 
              e) gli obiettivi programmatici,  indicati  per  ciascun
          anno del periodo di riferimento  in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e tenuto conto  della  manovra  di  cui  alla
          lettera g), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa e per il debito delle amministrazioni  pubbliche,  al
          netto e al lordo degli interessi e delle  eventuali  misure
          una tantum ininfluenti  sul  saldo  strutturale  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i
          sottosettori  di  cui  al  comma  1,  nonche',  in   valore
          assoluto, per il saldo netto  da  finanziare  del  bilancio
          dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale  e,
          a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della  pressione
          fiscale complessiva, coerente con  il  livello  massimo  di
          spesa corrente; 
              f) in coerenza con gli obiettivi di  cui  alla  lettera
          e), il contenuto del Patto di  convergenza,  del  Patto  di
          stabilita'  interno  e  delle   sanzioni   per   gli   enti
          territoriali  nel  caso  di  mancato  rispetto  di   quanto
          previsto dal Patto di stabilita' interno; 
              g) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al  comma
          1, con l'indicazione delle azioni da assumere  nei  diversi
          settori di  spesa  delle  amministrazioni  centrali,  e  le
          misure  atte  a  realizzare  il  percorso  di   convergenza
          previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
          come modificato dall'articolo 51, comma 3,  della  presente
          legge; 
              h)  l'indicazione  di  eventuali   disegni   di   legge
          collegati alla manovra di finanza  pubblica,  ciascuno  dei
          quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto
          delle  competenze  delle  amministrazioni,  e  concorre  al
          raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati  dalla
          Decisione di finanza pubblica, anche attraverso  interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati; 
              i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi,  del  prodotto
          potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del
          conto economico delle pubbliche amministrazioni. 
              3.  Il  Governo  presenta  alle  Camere  una  Nota   di
          aggiornamento della Decisione  di  cui  al  comma  1,  come
          risultante dalle  conseguenti  deliberazioni  parlamentari,
          ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  ovvero  in  caso  di   scostamenti
          rilevanti degli andamenti di finanza pubblica  rispetto  ai
          medesimi  obiettivi  che   rendano   necessari   interventi
          correttivi. 
              4.  In  apposita  nota   metodologica   allegata   alla
          Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente  i
          criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui
          al comma 2, lettera b). 
              5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo  conto  delle
          determinazioni assunte in sede di definizione del Patto  di
          convergenza di cui all'articolo 18  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge, invia alla Conferenza permanente  per
          il coordinamento della finanza pubblica, per il  preventivo
          parere da esprimere entro il 10 settembre, le  linee  guida
          per la ripartizione degli obiettivi  di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  del  presente  articolo.  Entro  il  medesimo
          termine del 15 luglio le linee guida  sono  trasmesse  alle
          Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere di  cui
          al primo periodo. 
              6. La Decisione di cui al comma 1  e'  corredata  delle
          relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
          bilancio dello Stato  e  delle  relazioni  sullo  stato  di
          attuazione delle relative leggi pluriennali.  Per  ciascuna
          legge  pluriennale  di  spesa  in  scadenza,  il   Ministro
          competente valuta se permangono le ragioni che a suo  tempo
          ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto  dei
          nuovi programmi da avviare. 
              7. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  6  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione per ciascuna legge degli  eventuali  rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 7 e' esposta, in allegato, la  ricognizione  puntuale
          di tutti i contributi  pluriennali  iscritti  nel  bilancio
          dello Stato, ai sensi dell'articolo  4,  comma  177,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse   anche   non   statali   che
          concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento
          finanziato mediante l'utilizzo  di  contributi  pluriennali
          viene indicato lo stato  di  avanzamento  conseguito  delle
          opere da essi  finanziate,  il  relativo  costo  sostenuto,
          nonche' la previsione di avanzamento e  di  costo  per  gli
          anni  successivi  fino  alla  conclusione  dell'opera,  con
          distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei  contributi
          pluriennali  per   ciascuno   degli   anni   del   triennio
          successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare
          al Ministero dell'economia e delle  finanze  tutti  i  dati
          necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al
          presente comma entro il  30  giugno.  In  caso  di  mancata
          comunicazione  e'  prevista  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria a carico del dirigente responsabile  pari  al  5
          per cento della sua retribuzione di risultato. 
              9. Il programma predisposto ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'  allegato
          alla Decisione di cui al comma 1." 
              Per il riferimento al testo dell'art.  52  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note all'art. 4. 
              Si riporta il testo dell'art.  59  del  citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997: 
              "59.  Potesta'  regolamentare  in  materia  di  imposta
          comunale sugli immobili. 
              1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i
          comuni possono: 
              a)   stabilire    ulteriori    condizioni    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          della lettera b) del comma 1 dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  ,  riguardante  i
          terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento
          alla quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato
          all'attivita' agricola da parte  dei  soggetti  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare; 
              b) disporre  l'esenzione  per  gli  immobili  posseduti
          dallo Stato, dalle regioni,  dalle  province,  dagli  altri
          comuni, dalle comunita' montane,  dai  consorzi  fra  detti
          enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non  destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              c) stabilire che l'esenzione  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504 , concernente gli immobili utilizzati da  enti
          non commerciali, si applica soltanto  ai  fabbricati  ed  a
          condizione che gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano
          anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore; 
              d)   considerare   parti   integranti   dell'abitazione
          principale  le  sue  pertinenze,  ancorche'   distintamente
          iscritte in catasto; 
              e) considerare abitazioni principali,  con  conseguente
          applicazione   dell'aliquota   ridotta   od   anche   della
          detrazione per queste  previste,  quelle  concesse  in  uso
          gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
          il grado di parentela; 
              f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
          per  le  aree   successivamente   divenute   inedificabili,
          stabilendone termini, limiti temporali e condizioni,  avuto
          anche riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza  delle
          varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
              g) determinare periodicamente e  per  zone  omogenee  i
          valori venali in comune commercio delle aree  fabbricabili,
          al fine della limitazione del potere  di  accertamento  del
          comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
          valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo
          criteri improntati al perseguimento dello scopo di  ridurre
          al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
              h)  disciplinare  le  caratteristiche   di   fatiscenza
          sopravvenuta del fabbricato, non superabile con  interventi
          di  manutenzione,  agli  effetti  dell'applicazione   della
          riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8,
          comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ,
          come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 ; 
              i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
          versamenti effettuati da un  contitolare  anche  per  conto
          degli altri; 
              l) 
              m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione
          del contribuente, sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ; 
              n); 
              o) stabilire differimenti di termini per i  versamenti,
          per situazioni particolari; 
              p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici
          tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3,  comma  57,
          della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  ,  possono  essere
          attribuiti compensi incentivanti al personale addetto. 
              2. 
              3." 
              Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1 del
          citato decreto legislativo n. 360 del 1998  si  veda  nelle
          note all'art. 5. 
              Per il riferimento al comma 169 dell'art. 1 della legge
          n. 296 del 2006 si veda nelle note all'art. 9. 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "5. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."