Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal
comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai
redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di
locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8
del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto
una quota pari al 30 per cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di
cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di
riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le
modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con
particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del
relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si e'
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale
della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto
prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa
della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni
avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo
Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31
dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente
comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo
sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei
tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si
tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove
effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una
quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia
ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si
tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo
entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il
quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le
isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota
non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente
comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),
devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito
devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza
pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai
trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di
cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei
dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente
incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti
suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito
loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la
modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche'
nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai
comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito
stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di
cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
comma 4 del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito
derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in
catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali
riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel
proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi
idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio
territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio
territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di
lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad
immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel
comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione
erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque
l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c),
n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli
obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato
l'immobile interessato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in
vigore sino al 31 dicembre 2013 (il testo dell'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, che entrera'
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, e' riportato
nelle note all'articolo 10):
"Tariffa
Parte I - Atti soggetti a registrazione in
termine fisso
Articolo 1 Tariffa
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti
reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione
per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi,
salvo quanto previsto dal successivo periodo 8%
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze 7%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni
o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13
della legge 9 maggio 1975, n. 153 15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse
storico, artistico e archeologico soggetti alla legge
1° giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non
venga meno agli obblighi della loro conservazione e
protezione. 3%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis) 3%
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numero 8- bis) , del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei
confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni
immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero
a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti
esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita'
montane. Euro 168,00
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi Euro 168,00
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II- quater) Euro 168,00
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II ?quinquies Euro 168,00
Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione
dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati,
a condizione che l'intervento cui e' finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell'atto 1%
Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o societa'
cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9
maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre
al pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che
dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano
la stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta
l'ufficio del registro competente provvede al recupero
della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel
caso di destinazione dei terreni, e delle relative
pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro
dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del
registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa
pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza
del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si
procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della
imposta principale ovvero, in caso di mutamento di
destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve
dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo
stesso in base alle risultanze dei registri
immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una
attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i
beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.
L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il
termine di due anni decorrente dalla data di registrazione
dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
della regione siciliana e delle province autonome di Trento
e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di
mutamento di destinazione senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione
all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e'
dovuta una soprattassa pari al trenta per cento
dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo
unico
II- bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in
cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22
aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile
1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre
1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21
gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24
settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L.
24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto
agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione
principale.
II- ter) . Ove non si realizzi la condizione, alla
quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1
per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura ordinaria e si rende applicabile una
soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora
di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo
unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per
il recupero delle imposte ordinarie da parte
dell'amministrazione finanziaria.
II- quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.
II -quinquies ) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo
diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta
l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.
".
- Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e
locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20:
"Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per
qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione
delle seconde case e con esclusione delle forniture, con
potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti,
limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i
consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a
1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si
procede al recupero della relativa addizionale secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per
qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione, le province
possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera
c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono
pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita'
applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico
delle accise, al momento della fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia
elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento
del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse
con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a
forniture di energia elettrica con potenza disponibile non
superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed
alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate
le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia
elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e
quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta
o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad
eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle
province stesse nonche' alla regione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del
testo unico delle accise non si applicano alle addizionali
di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i
consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti
i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non
superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute
esclusivamente per rettifica di errori inerenti i
precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
province al medesimo titolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza
unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo
6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
- Si riporta il testo dei commi 28 e seguenti
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica". convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122:
"28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro
per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e'
stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico
minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28
e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
nel caso in cui le societa' gia' costituite abbiano avuto
il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle
societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le
modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori
ipotesi di esclusione dal relativo ambito di
applicazione.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il
seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi
previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria", convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248:
"Art. 1. (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale) - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.".
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante "Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249,
"Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150."
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7.".