Art. 3 
  
  
                    Cedolare secca sugli affitti 
  
  1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario  vigente
per la tassazione del reddito  fondiario  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche,  il  proprietario  o  il  titolare  di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate  ad
uso abitativo puo' optare per il seguente regime. 
  2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione  relativo  ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e  le  relative
pertinenze  locate   congiuntamente   all'abitazione,   puo'   essere
assoggettato, in base alla decisione  del  locatore,  ad  un'imposta,
operata nella forma della cedolare  secca,  sostitutiva  dell'imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali,
nonche' delle imposte  di  registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di
locazione. Sul canone di locazione annuo  stabilito  dalle  parti  la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
La cedolare  secca  puo'  essere  applicata  anche  ai  contratti  di
locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per  i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,
comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
al 19 per cento. 
  3. Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli
ulteriori  obblighi  di  comunicazione,  incluso  l'obbligo  previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.  Nei  casi  di
omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di  locazione  si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 
  4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito  per  il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si  fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la  riscossione,  i
rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente provvedimento, sono  stabilite  le  modalita'  di  esercizio
dell'opzione di cui al comma 1,  nonche'  di  versamento  in  acconto
della cedolare secca dovuta,  nella  misura  dell'85  per  cento  per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e  del  versamento  a  saldo
della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 
  5. Se nella dichiarazione dei redditi  il  canone  derivante  dalla
locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e'  indicato
in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura
raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo  19
giugno 1997, n. 218, per  i  redditi  derivanti  dalla  locazione  di
immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione  dell'accertamento
con adesione del contribuente ovvero  di  rinuncia  del  contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 1,  commi  1  e  2,  e
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471  del
1997. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del  presente  articolo
non  si  applicano  alle  locazioni  di  unita'  immobiliari  ad  uso
abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o  di
arti e professioni. Il reddito derivante  dai  contratti  di  cui  al
presente articolo non puo' essere,  comunque,  inferiore  al  reddito
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. 
  7.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito  rileva  anche  ai  fini  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109. 
  8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo,
comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono
registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  applica  la
seguente disciplina: 
  a) la durata  della  locazione  e'  stabilita  in  quattro  anni  a
decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; 
  b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma
1, della citata legge n. 431 del 1998; 
  c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione  e'
fissato in misura pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre
l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si
applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30
dicembre 2004, n. 311,  ed  al  comma  8  del  presente  articolo  si
applicano anche ai casi in cui: 
  a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato  indicato  un
importo inferiore a quello effettivo; 
  b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
  10. La disciplina di cui ai commi 8 e  9  non  si  applica  ove  la
registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  11. Nel caso in cui  il  locatore  opti  per  l'applicazione  della
cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla  durata
dell'opzione, la facolta' di  chiedere  l'aggiornamento  del  canone,
anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con  la  quale  rinuncia  ad  esercitare  la  facolta'  di   chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della  legge
          9  dicembre  1998,  n.  431,  recante   "Disciplina   delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo": 
              "Art.  2.  (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei
          contratti di locazione) - 1.  Le  parti  possono  stipulare
          contratti di locazione di durata non  inferiore  a  quattro
          anni, decorsi i quali i contratti  sono  rinnovati  per  un
          periodo di quattro anni, fatti  salvi  i  casi  in  cui  il
          locatore intenda adibire l'immobile agli usi  o  effettuare
          sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al
          medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza  del  contratto,
          ciascuna delle parti ha diritto di  attivare  la  procedura
          per il rinnovo a nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  al
          rinnovo del contratto, comunicando  la  propria  intenzione
          con lettera raccomandata da inviare all'altra parte  almeno
          sei mesi prima della scadenza. La parte  interpellata  deve
          rispondere a  mezzo  lettera  raccomandata  entro  sessanta
          giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
          secondo periodo. In mancanza di risposta o  di  accordo  il
          contratto si intendera' scaduto  alla  data  di  cessazione
          della locazione. In mancanza della comunicazione di cui  al
          secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle
          medesime condizioni. 
              2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai  sensi  del
          comma 1, i  contraenti  possono  avvalersi  dell'assistenza
          delle  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e   dei
          conduttori. 
              3. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  1,  le
          parti possono stipulare contratti di  locazione,  definendo
          il valore del canone, la durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative. Al fine di promuovere i predetti  accordi,
          i comuni, anche in forma associata, provvedono a  convocare
          le predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie,  presso  ogni  comune  dell'area
          territoriale interessata. 
              4. Per favorire la realizzazione degli accordi  di  cui
          al comma 3,  i  comuni  possono  deliberare,  nel  rispetto
          dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
          sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari  che
          concedono in locazione a titolo  di  abitazione  principale
          immobili alle condizioni definite dagli accordi  stessi.  I
          comuni che  adottano  tali  delibere  possono  derogare  al
          limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
          aliquote, dalla normativa vigente  al  momento  in  cui  le
          delibere stesse sono assunte. I comuni di cui  all'articolo
          1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.  551,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e
          successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
          primo periodo possono derogare al limite massimo  stabilito
          dalla normativa vigente in misura non superiore  al  2  per
          mille, limitatamente agli immobili non locati per  i  quali
          non  risultino  essere  stati   registrati   contratti   di
          locazione da almeno due anni. 
              5. I contratti di  locazione  stipulati  ai  sensi  del
          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad
          eccezione di quelli  di  cui  all'articolo  5.  Alla  prima
          scadenza del contratto, ove le  parti  non  concordino  sul
          rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di  diritto
          per due anni fatta salva la facolta' di disdetta  da  parte
          del locatore che intenda  adibire  l'immobile  agli  usi  o
          effettuare sullo stesso le opere  di  cui  all'articolo  3,
          ovvero  vendere  l'immobile  alle  condizioni  e   con   le
          modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza  del
          periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
          di attivare la procedura per il rinnovo a nuove  condizioni
          o per la rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la
          propria intenzione  con  lettera  raccomandata  da  inviare
          all'altra parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In
          mancanza della  comunicazione  il  contratto  e'  rinnovato
          tacitamente alle medesime condizioni. 
              6. I contratti di locazione stipulati prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge che si  rinnovino
          tacitamente sono disciplinati  dal  comma  1  del  presente
          articolo." 
              "Art. 8. (Agevolazioni fiscali) - 1. Nei comuni di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          1989,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  il   reddito
          imponibile  derivante   al   proprietario   dai   contratti
          stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo  2
          a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
          dei  criteri  indicati  dal  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  4,  ovvero  nel  rispetto  delle  condizioni
          fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo
          4, determinato ai sensi dell'articolo 34  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto  del  30
          per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo  annuo
          ai fini della  determinazione  della  base  imponibile  per
          l'applicazione dell'imposta proporzionale  di  registro  e'
          assunto nella misura minima del 70 per cento. 
              2. Il locatore, per usufruire dei benefici  di  cui  al
          comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi  gli
          estremi di registrazione del contratto di locazione nonche'
          quelli    della    denuncia    dell'immobile    ai     fini
          dell'applicazione dell'ICI. 
              3. Le agevolazioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai contratti  di  locazione  volti  a  soddisfare
          esigenze abitative di natura transitoria,  fatta  eccezione
          per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e  per  i
          contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
              4. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
          e   giustizia,   provvede,    ogni    ventiquattro    mesi,
          all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
          anche  articolando  ed   ampliando   i   criteri   previsti
          dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.  708,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre
          1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori  pubblici
          e' formulata avuto riguardo alle risultanze  dell'attivita'
          dell'Osservatorio  della  condizione   abitativa   di   cui
          all'articolo  12.  Qualora  le  determinazioni   del   CIPE
          comportino  un   aumento   del   numero   dei   beneficiari
          dell'agevolazione  fiscale  prevista  dal   comma   1,   e'
          corrispondentemente aumentata,  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  la  percentuale
          di  determinazione  della  base  imponibile  prevista   dal
          medesimo comma. Tale aumento non si  applica  ai  contratti
          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          predetto decreto del Ministro delle finanze.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere
          a) e b),  del  decreto-legge  30  dicembre  1988,  n.  551,
          recante  "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale
          carenza  di  disponibilita'  abitative",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, 
              "Art. 1. - 1. L'esecuzione delle sentenze  di  condanna
          al rilascio di immobili  urbani  di  proprieta'  privata  e
          pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione  del
          contratto  alla  scadenza,   nonche'   l'esecuzione   delle
          ordinanze di convalida di  licenza  o  di  sfratto  di  cui
          all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle
          di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura
          civile per finita locazione relativa a detti  immobili,  e'
          sospesa sino al 30 aprile 1989: 
              a) nei  comuni  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,
          Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,  Torino  e  Venezia,
          nonche' nei comuni confinanti con gli stessi; 
              b) negli altri comuni capoluogo di provincia;". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  "Norme  penali  e
          processuali per la prevenzione e la  repressione  di  gravi
          reati",  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          maggio 1978, n. 191: 
              "Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il  godimento
          o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore
          a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, i soggetti di cui al  primo  comma  hanno
          l'obbligo di provvedere alla  comunicazione,  all'autorita'
          di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
          stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
          corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
              La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
              Nel caso di violazione delle disposizioni indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          131 del 1986. 
              "Art. 69. (Omissione della richiesta di registrazione e
          della presentazione della  denuncia) -  1.  Chi  omette  la
          richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
          ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta,   ovvero   la
          presentazione delle denunce previste  dall'articolo  19  e'
          punito con la sanzione  amministrativa  dal  centoventi  al
          duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.". 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  1,
          nonche'  del  comma  1   dell'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,  recante  "Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662": 
              "Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione  delle
          imposte dirette) - 1.  Nei  casi  di  omessa  presentazione
          della dichiarazione dei redditi,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.". 
              "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) - 1.
          Chi non esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle  prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per i  versamenti  riguardanti
          crediti assistiti integralmente da forme di garanzia  reale
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
          non superiore a quindici giorni,  la  sanzione  di  cui  al
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
          comma  1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n.  472,  e'  ulteriormente  ridotta  ad  un
          importo pari ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno  di
          ritardo.  Identica  sanzione  si  applica   nei   casi   di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633.". 
              - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  reca
          "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37,  comma  1,  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 37. (Determinazione del reddito dei fabbricati) -
          1. Il reddito medio ordinario delle unita'  immobiliari  e'
          determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
          stabilite  secondo  le  norme  della  legge  catastale  per
          ciascuna categoria e classe, ovvero,  per  i  fabbricati  a
          destinazione  speciale  o   particolare,   mediante   stima
          diretta.". 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,  reca
          "Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a  norma  dell'articolo  59,
          comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  346,  in
          materia di nullita' dei  contratti  non  registrati,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)": 
              "346.  I  contratti  di  locazione,  o   che   comunque
          costituiscono diritti  relativi  di  godimento,  di  unita'
          immobiliari ovvero di loro  porzioni,  comunque  stipulati,
          sono  nulli  se,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono
          registrati.".