Art. 5
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata
la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere
dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del
decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facolta' i
comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che
l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per
cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo
dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e,
comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o aumentata in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai
fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note all'articolo
4.
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10,
della legge 16 giugno 1998, n. 191":
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale
e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai
commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di
cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".