Art. 5 
 
 
 Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
 
  1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della citata  legge  n.  400  del  1988,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  e'  disciplinata
la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del  potere
dei  comuni  di  istituire  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
in cui sia stata  istituita.  Nel  caso  di  mancata  emanazione  del
decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
indicato, in ogni caso possono  esercitare  la  predetta  facolta'  i
comuni che non hanno istituito la  predetta  addizionale  ovvero  che
l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore  allo  0,4  per
cento; per i comuni di cui al presente  periodo,  il  limite  massimo
dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per  cento  e,
comunque, l'addizionale non puo'  essere  istituita  o  aumentata  in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno  efficacia  ai
fini della determinazione dell'acconto previsto  dall'ultimo  periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
n. 360. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo  17,  comma  2,  della  citata
          legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note  all'articolo
          4. 
              - Si riporta il testo dei commi da 1 a 4  dell'articolo
          1 del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
          recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
          a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, come modificato dall'articolo  1,  comma  10,
          della legge 16 giugno 1998, n. 191": 
              "Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°  gennaio
          1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il   15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
          con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
          aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  ,
          nonche'   eventualmente   la    percentuale    dell'acconto
          dell'imposta   sul   reddito    delle    persone    fisiche
          relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
          suddetta   riduzione   delle   aliquote.   L'aliquota    di
          compartecipazione dovra' cumulare la  parte  specificamente
          indicata per i comuni  e  quella  relativa  alle  province,
          quest'ultima finalizzata  esclusivamente  al  finanziamento
          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 
              3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
          pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
          L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico. La  variazione
          dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non
          puo' eccedere complessivamente 0,8  punti  percentuali.  La
          deliberazione puo' essere  adottata  dai  comuni  anche  in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2. 
              3-bis. Con il medesimo regolamento di cui  al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali; 
              4. L'addizionale e' determinata applicando  al  reddito
          complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
          credito di cui  all'articolo  165  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  .  L'addizionale
          e'  dovuta  alla  provincia  e  al  comune  nel  quale   il
          contribuente ha il  domicilio  fiscale  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno cui si  riferisce  l'addizionale  stessa,
          per le  parti  spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale
          medesima e' effettuato in acconto e a saldo  unitamente  al
          saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.
          L'acconto e'  stabilito  nella  misura  del  30  per  cento
          dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui  ai
          commi 2 e 3  al  reddito  imponibile  dell'anno  precedente
          determinato ai sensi del primo periodo del presente  comma.
          Ai fini della determinazione  dell'acconto,  l'aliquota  di
          cui al comma 3 e la soglia di esenzione  di  cui  al  comma
          3-bis  sono  assunte   nella   misura   vigente   nell'anno
          precedente, salvo che la pubblicazione della  delibera  sia
          effettuata  entro  il  31  dicembre  precedente  l'anno  di
          riferimento.".