Art. 6
Imposta di scopo
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e'
disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle
indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del
2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di
applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi l'intero
ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto
dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel
caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista
dal progetto esecutivo.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo articolo 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988, e' riportato nelle note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo dei commi da 145 a 151
dell'articolo 1, in materia di imposta di scopo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di
scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura
delle spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni
in favore di determinate categorie di soggetti, in
relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o
reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che
gia' godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del
versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima
casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa
opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e'
determinata applicando alla base imponibile dell'imposta
comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima
dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti
opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano
e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e
giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e
architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita'
culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria
dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo'
essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa
dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica
entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i
comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati
dai contribuenti entro i due anni successivi.".