Art. 6 
  
  
                          Imposta di scopo 
  
  1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di  cui  all'articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo  tale  da
prevedere: 
  a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a  quelle
indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge  n.  296  del
2006; 
  b)  l'aumento,  sino  a  dieci  anni,  della  durata   massima   di
applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006; 
  c) la possibilita' che il  gettito  dell'imposta  finanzi  l'intero
ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare. 
  2. Resta in ogni caso  fermo  l'obbligo  di  restituzione  previsto
dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296  del  2006  nel
caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data  prevista
dal progetto esecutivo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo articolo 17,  comma  2,  della
          citata legge n. 400  del  1988,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 4. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  145  a   151
          dell'articolo 1, in materia  di  imposta  di  scopo,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)": 
              "145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
          deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          successive modificazioni, l'istituzione  di  un'imposta  di
          scopo  destinata  esclusivamente  alla  parziale  copertura
          delle  spese  per  la  realizzazione  di  opere   pubbliche
          individuate dai comuni nello stesso regolamento tra  quelle
          indicate nel comma 149. 
              146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: 
              a) l'opera pubblica da realizzare; 
              b) l'ammontare della spesa da finanziare; 
              c) l'aliquota di imposta; 
              d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o  detrazioni
          in  favore  di  determinate  categorie  di   soggetti,   in
          relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o
          reddituali, con particolare  riferimento  ai  soggetti  che
          gia' godono  di  esenzioni  o  di  riduzioni  ai  fini  del
          versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima
          casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; 
              e) le modalita' di versamento degli importi dovuti. 
              147. L'imposta e'  dovuta,  in  relazione  alla  stessa
          opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e'
          determinata applicando alla  base  imponibile  dell'imposta
          comunale sugli immobili un'aliquota  nella  misura  massima
          dello 0,5 per mille. 
              148. Per la disciplina  dell'imposta  si  applicano  le
          disposizioni vigenti in materia di imposta  comunale  sugli
          immobili. 
              149. L'imposta puo' essere istituita  per  le  seguenti
          opere pubbliche: 
              a) opere per il trasporto pubblico urbano; 
              b) opere viarie, con  l'esclusione  della  manutenzione
          straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; 
              c) opere particolarmente significative di arredo urbano
          e di maggior decoro dei luoghi; 
              d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi  e
          giardini; 
              e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; 
              f) opere di restauro; 
              g)  opere  di  conservazione  dei  beni   artistici   e
          architettonici; 
              h) opere relative a nuovi spazi per eventi e  attivita'
          culturali, allestimenti museali e biblioteche; 
              i) opere di realizzazione e manutenzione  straordinaria
          dell'edilizia scolastica. 
              150.  Il  gettito  complessivo  dell'imposta  non  puo'
          essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa
          dell'opera pubblica da realizzare. 
              151. Nel caso di  mancato  inizio  dell'opera  pubblica
          entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i
          comuni sono tenuti al rimborso  dei  versamenti  effettuati
          dai contribuenti entro i due anni successivi.".