Art. 7 
 
                   Federalismo fiscale municipale 
 
  1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in  sostituzione  dei
tributi indicati rispettivamente negli articoli 8,  comma  1,  e  11,
comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte  nell'ordinamento
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
  a) una imposta municipale propria; 
  b) una imposta municipale secondaria. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2014,  ai  comuni  e'  attribuita  una
compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   nell'ipotesi    di
trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta  per
cento. 
  3. Resta  inoltre  assegnato  ai  comuni  il  gettito  dei  tributi
devoluto ai sensi  dell'articolo  2,  tenuto  conto  di  quanto  gia'
attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.