Art. 8
Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si
intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione
principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in
ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota
puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle
analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi
del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il
predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo
del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al
comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo
periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui abbia ad
oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta' prevista dal
presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si
applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre
1992, n. 421):
"Art. 5.Base imponibile.
1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
e' determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque."
Si riporta il testo dell'art. 43 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"43. [40] Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato."