Art. 9 
  
  
            Applicazione dell'imposta municipale propria 
  
  1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono   il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da
costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla  data
della stipula e per tutta la durata del contratto. 
  2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso;  a  tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per  almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere
entro il 16 giugno. 
  4.  A  far  data  dal  completamento  dell'attuazione  dei  decreti
legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili  adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge  n.
42 del 2009, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  2  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal  1°  gennaio
2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune. 
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  52  del  citato
decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni  possono  introdurre
l'istituto dell'accertamento con  adesione  del  contribuente,  sulla
base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218  del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
prevedendo anche che il pagamento delle  somme  dovute  possa  essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. 
  6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani   sono
approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
nonche' di trasmissione dei dati di  riscossione,  distintamente  per
ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema   informativo   della
fiscalita'. 
  7. Per l'accertamento, la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano  gli  articoli
10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006. 
  8.  Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
  9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca
di cui  all'articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa',  continuano  ad   essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il riferimento al testo del  comma  2  dell'art.  2
          della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 2 -  Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili 
              1. Per consentire il perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 1, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i  sistemi
          contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi  enti  e  i
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica»; 
              b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
          dalla seguente: 
              «h) adozione di  regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; 
              c)  all'articolo  2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali»; 
              d) all'articolo 3, comma  6,  terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  «l'esercizio  della  delega»  sono   inserite   le
          seguenti: «o successivamente»; 
              e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «trenta  componenti  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo." 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del  1997  si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 del citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "6. Per gli immobili compresi nel  fallimento  o  nella
          liquidazione  coatta  amministrativa  il  curatore   o   il
          commissario liquidatore, entro novanta  giorni  dalla  data
          della  loro  nomina,  devono  presentare   al   comune   di
          ubicazione  degli  immobili  una  dichiarazione  attestante
          l'avvio della procedura.  Detti  soggetti  sono,  altresi',
          tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo  di
          durata dell'intera procedura concorsuale entro  il  termine
          di tre mesi dalla data del decreto di  trasferimento  degli
          immobili." 
              Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del
          gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "3.   Ai   fini   dell'esercizio   dell'attivita'    di
          liquidazione ed accertamento i comuni  possono  invitare  i
          contribuenti,  indicandone   il   motivo,   a   esibire   o
          trasmettere  atti  e  documenti;  inviare  ai  contribuenti
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico, con invito a restituirli  compilati  e  firmati;
          richiedere  dati,  notizie  ed   elementi   rilevanti   nei
          confronti dei singoli  contribuenti  agli  uffici  pubblici
          competenti, con esenzione di spese e diritti. 
              4. Con delibera della giunta comunale e'  designato  un
          funzionario cui sono conferiti le funzioni e i  poteri  per
          l'esercizio di ogni attivita'  organizzativa  e  gestionale
          dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche  le
          richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
          esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi. 
              5. Con decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  saranno  stabiliti  termini  e
          modalita'  per  l'interscambio   tra   comuni   e   sistema
          informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie." 
              Si riporta il testo degli artt. 12, 14 e  15  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "12. Riscossione coattiva. 
              1. Le somme liquidate dal comune per imposta,  sanzioni
          ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate nel
          comma 3 dell'articolo 10,  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dalla notificazione dell'avviso  di  liquidazione  o
          dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo  che  sia
          stato emesso provvedimento  di  sospensione,  coattivamente
          mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R.  28
          gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni." 
              "14. Sanzioni ed interessi. 
              1. Per l'omessa  presentazione  della  dichiarazione  o
          denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
          duecento per cento del tributo dovuto,  con  un  minimo  di
          lire centomila. 
              2. Se la dichiarazione o la denuncia sono  infedeli  si
          applica la sanzione amministrativa dal cinquanta  al  cento
          per cento della maggiore imposta dovuta. 
              3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi  non
          incidenti  sull'ammontare  dell'imposta,  si   applica   la
          sanzione  amministrativa   da   lire   centomila   a   lire
          cinquecentomila. La  stessa  sanzione  si  applica  per  le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione  di
          questionari nei sessanta giorni dalla richiesta  o  per  la
          loro  mancata  compilazione  o  compilazione  incompleta  o
          infedele. 
              4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
          un  quarto  se,  entro  il  termine  per   ricorrere   alle
          commissioni    tributarie,    interviene    adesione    del
          contribuente con il pagamento del  tributo,  se  dovuto,  e
          della sanzione. 
              5. La  contestazione  della  violazione  non  collegata
          all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a   pena   di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione. 
              6." 
              "15. Contenzioso. 
              1.  Contro  l'avviso  di  liquidazione,   l'avviso   di
          accertamento, il provvedimento che irroga le  sanzioni,  il
          ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di  rimborso
          puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
          al  D.P.R.  26  ottobre  1972,   n.   636,   e   successive
          modificazioni,    intendendosi    sostituito    all'ufficio
          tributario il  comune  nei  cui  confronti  il  ricorso  e'
          proposto." 
              Si riporta il testo dei commi da 161 a 170 dell'art.  1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              "161. Gli enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di
          propria  competenza,   procedono   alla   rettifica   delle
          dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o
          ritardati versamenti,  nonche'  all'accertamento  d'ufficio
          delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
          notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con
          raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito  avviso
          motivato.  Gli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica   e
          d'ufficio devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
          dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini  devono
          essere contestate o  irrogate  le  sanzioni  amministrative
          tributarie, a norma degli articoli  16  e  17  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              162.  Gli  avvisi  di  accertamento  in   rettifica   e
          d'ufficio  devono   essere   motivati   in   relazione   ai
          presupposti di fatto ed  alle  ragioni  giuridiche  che  li
          hanno determinati; se la motivazione fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto  essenziale.
          Gli  avvisi  devono  contenere,   altresi',   l'indicazione
          dell'ufficio  presso  il  quale   e'   possibile   ottenere
          informazioni complete in merito  all'atto  notificato,  del
          responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
          amministrativa presso i quali e'  possibile  promuovere  un
          riesame anche nel merito dell'atto in sede  di  autotutela,
          delle modalita', del termine e dell'organo  giurisdizionale
          cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di  sessanta
          giorni entro cui  effettuare  il  relativo  pagamento.  Gli
          avvisi  sono   sottoscritti   dal   funzionario   designato
          dall'ente locale per la gestione del tributo. 
              163. Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi
          locali il relativo titolo esecutivo deve essere  notificato
          al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre
          del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
          divenuto definitivo. 
              164. Il rimborso delle somme versate e non dovute  deve
          essere richiesto  dal  contribuente  entro  il  termine  di
          cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello  in
          cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
          locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
          giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
              165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
          ciascun  ente  impositore,  nei   limiti   di   tre   punti
          percentuali di differenza rispetto al  tasso  di  interesse
          legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
          per giorno con decorrenza dal giorno in cui  sono  divenuti
          esigibili.  Interessi  nella  stessa  misura  spettano   al
          contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere  dalla
          data dell'eseguito versamento. 
              166.  Il  pagamento  dei  tributi  locali  deve  essere
          effettuato con arrotondamento all'euro per  difetto  se  la
          frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
          superiore a detto importo. 
              167. Gli enti locali disciplinano le modalita'  con  le
          quali i contribuenti possono compensare le somme a  credito
          con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 
              168. Gli enti locali, nel rispetto dei  principi  posti
          dall'articolo 25 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza  gli
          importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non  sono
          dovuti o  non  sono  effettuati  i  rimborsi.  In  caso  di
          inottemperanza,  si  applica  la  disciplina  prevista  dal
          medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
              169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
              170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo  117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  gli  enti
          locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze i dati  relativi  al  gettito  delle  entrate
          tributarie e patrimoniali, di  rispettiva  competenza.  Per
          l'inosservanza  di  detti  adempimenti  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 161, comma  3,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni.  Con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno, sono stabiliti il sistema  di  comunicazione,
          le  modalita'  ed  i  termini  per  l'effettuazione   della
          trasmissione dei dati." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  7  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 7. Esenzioni. 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalle province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n.  601  ,  e
          successive modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n 104 , limitatamente al periodo in cui sono
          adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984 ; 
              i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
          87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917,  e
          successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente  allo
          svolgimento  di  attivita'  assistenziali,   previdenziali,
          sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e
          sportive, nonche'  delle  attivita'  di  cui  all'art.  16,
          lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222." 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  32  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "32. [29] Reddito agrario. 
              1. Il reddito agrario e'  costituito  dalla  parte  del
          reddito medio ordinario dei terreni imputabile al  capitale
          d'esercizio e al lavoro di  organizzazione  impiegati,  nei
          limiti della potenzialita' del terreno,  nell'esercizio  di
          attivita' agricole su di esso. 
              2. Sono considerate attivita' agricole: 
              a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
          alla silvicoltura; 
              b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili  per
          almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla
          produzione di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione non eccede il doppio di quella del  terreno
          su cui la produzione stessa insiste; 
              c) le attivita' di cui  al  terzo  comma  dell'articolo
          2135  del  codice  civile,  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito per ciascuna specie animale il  numero  dei  capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata. 
              4. Non si considerano produttivi di reddito  agrario  i
          terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27." 
              Per il riferimento  al  testo  dell'art.  43  del  gia'
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986 si veda nelle note all'art. 8.