Art. 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti
legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n.
42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio
2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono
approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
nonche' di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della
fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli
10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Note all'art. 9:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 2
della citata legge n. 42 del 2009 si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 2 - Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo."
Per il riferimento al testo dell'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 si veda nelle note
all'art. 4.
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data
della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi',
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di
durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili."
Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del
gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e
modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema
informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie."
Si riporta il testo degli artt. 12, 14 e 15 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"12. Riscossione coattiva.
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni
ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o
dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente
mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni."
"14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di
lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
6."
"15. Contenzioso.
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso
puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso e'
proposto."
Si riporta il testo dei commi da 161 a 170 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 7. Esenzioni.
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104 , limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984 ;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16,
lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222."
Si riporta il testo dell'art. 32 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"32. [29] Reddito agrario.
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27."
Per il riferimento al testo dell'art. 43 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 si veda nelle note all'art. 8.